Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23846 del 06/03/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23846 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIORDANO GIANCARLO N. IL 26/07/1967
avverso la sentenza n. 47/2012 CORTE APPELLO di TRENTO, del
31/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
_, si……e.eaw—ee.–eer .V.<0 4-- -t.' c'e-74, a Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv. f Data Udienza: 06/03/2014 GIORDANO Giancarlo, ricorre per cassazione avverso la sentenza
31.5.2013 con la quale la Corte d'Appello di Trento alla pena di mesi nove,
giorni 10 di reclusione per la violazione dell'art. 646 cp commesso dall
1.10.2005 al 31.5.2006
Il ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata per le seguenti
ragioni che possono essere così brevemente riferite ex art. 170 disp. att. cpp.
§1.) vizio di motivazione e travisamento della prova sia con riferimento alla
alla valutazione delle prove testimoniali costituite dalle dichiarazioni del
Vincenzo PROTA, sia con riferimento alle dichiarazioni rese dai restanti testimoni.
§2.) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al punto della
decisione con la quale sono stati negati i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
RITENUTO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, trattandosi nella specie della mera riproposizione di quanto è già stato oggetto di doglianza con
l'atto di appello, senza la formulazione di ulteriori e specifiche critiche in
diritto alla decisione la cui motivazione appare adeguata.
La Corte d'Appello ha valutato la attendibilità del VINCENZO PROTA e ha
preso in considerazione le incertezze e le inesattezze denunciate dalla difesa,
spiegandole e rinvenendone la causa nel tempo trascorso tra i fatti oggetto
del processo e il momento della deposizione. La Corte d'Appello ha inoltre
messo in rilievo come la deposizione, nel suo nucleo centrale sia intatta e
che le lacune che possono registrasi nelle dichiarazioni sono colmate dalle
deposizioni rese dagli altri testimoni escussi nel corso della istruttoria dibattimentale. La Corte d'Appello ha inoltre preso in considerazione le dichiarazione rese dallo stesso imputato raffrontandole con quelle dei testimoni,
traendo logiche deduzioni dalla condotta e dalle dichiarazioni rese dallo
stesso imputato. La motivazione nel suo complesso è adeguata, logica, esaustiva.
Le censure esposte dalla difesa nelle pp. 4-9 del ricorso non possono essere
prese in considerazione. Esse consistono in una rivisitazione e in una rivalutazione nel merito delle deposizioni raccolte nel corso della istruttoria dibattimentale, giungendo ad esprimere una censura di travisamento della prova
(deposizione dei testimoni BORTOLOTTI Giorgia, CIURLETTI Paolo) in
termini del tutto inadeguati ed inammissibili, perché argomentativamente
sviluppata in termini del tutto generici. Infatti D vizio di travisamento della
prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un
oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta
e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del
significato probatorio della dichiarazione medesima [Cass. 9338/2012]. Nel MOTIVI DELLA DECISIONE P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6.3.2014. caso in esame la difesa introduce con il proprio ricorso aspetti che attengono
alla valutazione di merito del contenuto e della valenza delle deposizioni
testimoniali senza indicare i punti specifici delle dichiarazioni testimoniali
che sarebbero state erroneamente percepite ("travisate") dai giudici di merito. Va inoltre osservato che il ricorso non si traduce in una legittima censura
della motivazione del provvedimento impugnato, perché i vizi della motivazione denunciati non sono desumibili né dalla lettura del provvedimento
impugnato né da altri atti del processo che non sono stati specificatamente
individuati.
Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso va osservato che il ricorrente
censura la decisione della Corte d'Appello di non riconoscere i benefici di
legge, sulla base di soggettive e autonome e differenti valutazioni, senza indicare alcuna ragione per la quale, in diritto non sarebbe corretta la decisione impugnata.
La Corte territoriale ha affermato il proprio giudizio sulla base delle condizioni soggettive dell'imputato che vanta "plurime condanne per delitto". La
difesa non ha negato l'oggettiva circostanza, ma ha formulato una valutazione dei precedenti dell'imputato che si traduce in un giudizio di merito
che non può essere suscettibile di considerazione in questa sede.
Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il
ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 616 cpp,
da applicarsi in questa sede ravvisandosi ragioni di responsabilità nella condotta processuale del ricorrente.