Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23845 del 06/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23845 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARBOLETTO NICOLA N. IL 02/05/1956
avverso la sentenza n. 9430/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
09/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Data Udienza: 06/03/2014

ARBOLETTO Nicola ricorre per Cassazione avverso la sentenza 9.12.2011
con la quale la Corte d’Appello di Roma lo ha condannato alla pena di mesi
otto di reclusione e 300 E di multa per la violazione dell’art. 648 cp.
Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata formulando le
seguenti doglianze che possono essere così riportate nei limiti previsti dall’art. 170 cpp
§1.) vizio di motivazione perché ai fini dell’affermazione della penale responsabilità, la Corte d’Appello avrebbe fondato il proprio giudizio esclusivamente sulla circostanza di fatto dell'”omessa girata” del titolo di credito
da parte dell’odierno ricorrente.
§2.) manifesta illogicità della motivazione in ordine alle negate circostanze
generiche e vizio di omessa motivazione in ordine alla richiesta circostanza
attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cp.
RITENUTO IN DIRITTO
La Corte d’Appello ha ritenuto la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di ricettazione di un titolo di credito, provento del delitto di furto, e della consapevolezza dell’illecita provenienza, riguardando la condotta
dell’imputato al momento della spedita del titolo di credito e in particolare
considerando il fatto dell’omessa apposizione della propria firma di girata
nel retro del titolo al momento della sua fazione in pagamento, con il fine di
non apparire nella serie continue di girate del titolo di credito.
Il dato di fatto assunto dalla Corte d’Appello emerge dagli atti processuali
ed in particolare dalla deposizione della persona che ha ricevuto il titolo di
credito, nonché dall’esame dello stesso. La valutazione della circostanza
dell’assenza della firma di girata del tradens non è manifestamente illogica
in relazione alle conclusioni che ne sono state trattar dal giudicante. La motivazione per la quale è stata dichiarata la penale responsabilità dell’imputato è pertanto adeguata e non è sindacabile nel merito. Il motivo è pertanto
inammissibile.
Con riferimento al denunciato vizio di motivazione con riferimento alle circostanze attenuanti richieste e non riconosciute, il Collegio osserva quanto
segue. La Corte d’Appello, con un’unica motivazione, ancorata al dato di
fatto rappresentato dai numerosi e specifici precedenti penali ha negato sia
le attenuanti generiche che quella di cui all’art. 62 n. 4 cp.
La motivazione può essere ritenuta del tutto adeguata per quanto attiene al
giudizio relativo alle attenuanti di cui all’art. 62 bis cp: queste sono state
negate assumendo come elemento di riferimento uno dei parametri previsti
dall’art. 133 cp (condotta di vita anteatta alla commissione del reato da parte
dell’imputato).
La motivazione è invece del tutto inconsistente ed errata per quanto attiene
alla valutazione della concepibilità dell’attenuanti di cui all’art 62 n. 4 cp,
che implica una valutazione di merito correlato al danno obiettivamente
cagionato nella sua misura patrimoniale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pertanto la sentenza deve essere annullata limitatamente a tale ultimo aspetto con rinvio alla Corte d’Appello di Roma trattandosi di giudizio che non
può essere espletato in sede di legittimità, trattandosi pur sempre ci valutazione di merito.

P.Q.M.

Così deciso in Roma il 6.3.2014

Annulla l’impugnata sentenza limitatamente all’omessa valutazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cp, con rinvio ad altra sezione della Corte
d’Appello di Roma.

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