Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23841 del 15/05/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23841 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAGLIARI SAVERIO N. IL 21/05/1954
avverso la sentenza n. 1350/2012 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 08/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ifIzelkìrT !ERA
che ha concluso per A i -~A4).A44.01vOlke-,

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Udito, per la parte civile, l’Avv //’
Uditi difensor Avv. .LS(1,
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Data Udienza: 15/05/2013

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 8.11.2012 la Corte di Appello di Catanzaro – a seguito
di annullamento con rinvio della sentenza della medesima Corte di
Appello del 24.2.2011, limitatamente all’aggravante ex art. 80 co. 2

di Catanzaro del 26.10.2010, appellata da Magliari Saverio imputato dei
delitti di cui agli artt. 73 e 74 DPR n. 309/90, rideterminava la pena
inflitta all’imputato.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo
del difensore deducendo illogicità e contraddittorietà della motivazione in
ordine al bilanciamento delle circostanze, una volta esclusa l’aggravante
ex art. 80 DPR n. 309/90, non emergendo le ragioni della ritenuta
equivalenza e non, piuttosto, della più favorevole prevalenza delle
attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile.
4.

La Corte territoriale, a seguito della eliminazione da parte della sentenza
rescindente della aggravante ex art. 80 d.p.r. n. 309/90, ha ritenuto che
detta eliminazione non assumesse particolare incidenza sulla
determinazione della pena, posto che essa era stata calcolata sulla base
del più grave delitto di cui all’art. 74 DPR n. 309/90 nell’ambito del quale
la aggravante esclusa non era stata contestata. Ha considerato che comunque – l’esclusione della detta aggravante in relazione al reato di
cui all’art. 73 d.p.r n. 309/90 comportava un complessivo
ridimensionamento della gravità dei fatti in contestazione che consentiva
di operare un giudizio di equivalenza delle riconosciute attenuanti
generiche rispetto all’aggravante di cui all’art. 74 co. 3 DPR n. 309/90,
così rideterminando la pena finale.

5. Il giudizio di comparazione delle circostanze è caratterizzato da una
facoltà tipicamente discrezionale del giudice di merito e le relative
statuizioni sono censurabili in cassazione soltanto nell’ipotesi in cui siano
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 4, Sentenza n.
2648 del 18/10/1983 Rv. 163288 Imputato: SIRIGU). Detto giudizio non
postula una analitica esposizione dei criteri della eseguita valutazione,
essendo sufficiente la enunciazione del criterio di valutazione adottato
(Sez. 2, Sentenza n.

SABRI).

2003 del 30/10/1981 Rv. 152506

Imputato:

d.p.r. n. 309/90 – in riforma della sentenza del G.I.P. presso il Tribunale

6. Nell’alveo dei richiamati consolidati principi, pertanto, la motivazione
posta a base della ritenuta equivalenza è inattaccabile in questa sede
In assenza di qualsivoglia illogicità o arbitrio, non consistendo tali vizi
nell’omessa considerazione dell’opzione alternativa più favorevole
all’imputato, neanche oggetto di specifica richiesta in sede di merito (
essendosi il difensore limitato a chiedere una congrua riduzione della
pena per il delitto di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309/90).

pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 1.000,00 alla
cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 15.5.2013

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al

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