Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2384 del 11/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2384 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) NAPOLITANO MIRCO N. IL 03/10/1989
avverso la sentenza n. 668/2012 TRIBUNALE di TERMINI IMERESE,
del 29/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 11/12/2012

Fatto e diritto

2. Il collegio premette che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un
meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si
accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza
di circostanze , sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte sua
il giudice ha il potere dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici
e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerge
in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p.
Ne consegue che – una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art.
444 c.p.p. – l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi
della fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
Tanto premesso il Collegio osserva che i motivi di ricorso, appaiono privi di
specificità e comunque manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare
la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le
parti, pur se la pena base è inferiore al minimo edittale, ma non v’è impugnazione del
P.M. e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p..
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai
parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p.
27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro 1500 (millecinquecento).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1500(millecinquecento) euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 11/12/2012

1. Napolitano Mirco ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata resa ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. che ha applicato nei suoi confronti la pena secondo la concorde
richiesta delle parti per il reato ex art.385 cp, lamentando la violazione di legge e il
difetto di motivazione in riferimento alla verifica della congruità della pena..

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA