Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2383 del 11/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2383 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PACI NINO N. IL 06/02/1949
avverso la sentenza n. 3375/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 10/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 11/12/2012

Fatto e diritto

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto, a prescindere dalla sua genericità, tende a
sottoporre al giudizio di legittimità questioni di mero fatto e valutazioni discrezionali
in ordine all’entità della pena rimesse alla esclusiva competenza del giudice di
merito, che nel caso in esame ha fatto corretta applicazione dei criteri suggeriti
dall’art.133 cp,.
3. In ordine alla doglianza che riguarda le attenuanti generiche occorre in particolare
ricordare che il riconoscimento di tali attenuanti risponde ad una facoltà discrezionale
del giudice,m il cui esercizio — negativo o positivo che sia — deve essere si motivato
ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso
giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla
personalità del reo, come è avvenuto nel caso in esame attraverso il riferimento alla
personalità dell’imputato, alla sua pericolosità, correttamente desunta dai precedenti
penali e dalla gravità del fatto.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/12/2012

1. Paci Nino ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha
confermato la condanna emessa nei suoi confronti dal giudice di primo grado per il
reato di cui all’art.385 cp., e lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione
in riferimento al diniego delle generiche e all’eccessivo rigore della pena inflitta.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA