Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23826 del 24/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23826 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CONTI GIOVANNI

SENTENZA

su ricorso proposto da
Prosperi Mauro, nato a Pesaro il 23/02/1975

avverso la sentenza del 10/11/2011 della Corte di appello di Ancona

visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, in parziale
riforma della sentenza in data 10 febbraio 2008 del Tribunale di Pesaro, appellata
da Mauro Prosperi, riduceva la pena inflitta al medesimo in ordine al ritenuto
reato di falsa testimonianza, commesso il 20 ottobre 2005 nell’ambito del
procedimento penale a carico di Sandro Canoni, in anni due e mesi sei di
reclusione.

Data Udienza: 24/04/2013

2. Ricorre per cassazione l’imputato di persona, denunciando la mancanza di
motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche,
espressamente sollecitate dal difensore in sede di discussione.

3. Il ricorso appare infondato.
Il punto relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche era
stato dedotto con l’atto di appello, con cui si sollecitava genericamente una

soggettivo – da prendere in considerazione al riguardo.
Non è confortata dalle evidenze documentali l’asserzione secondo cui tale
richiesta era stata sollecitata anche nel corso della udienza davanti alla Corte di
merito.
Correttamente, dunque, la sentenza impugnata, – che ha peraltro diminuito
la pena previa esclusione della rilevanza della recidiva – non ha preso in
considerazione la riferita generica deduzione contenuta nell’atto di appello.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 24/04/2013.

mitigazione della pena, senza evidenziazione di alcun elemento – oggettivo o

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