Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23824 del 24/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 23824 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CONTI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Gericke Jens, nato in Germania il 23/09/1987

avverso la sentenza del 06/12/2011 della Corte di appello di Venezia

visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla
misura di sicurezza e per il rigetto nel resto;
udito per il ricorrente l’avv. Mario Di Toro, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in parziale
riforma della sentenza in data 10 dicembre 2010 del Giudice della udienza
preliminare del Tribunale di Vicenza, riqualificato il reato di cui al capo B ai sensi
dell’art. 337 cod. pen., in luogo della contestata fattispecie di tentato omicidio

Data Udienza: 24/04/2013

aggravato, e tenuto conto della già ritenuta continuazione con altro fatto di
resistenza e di danneggiamento aggravato, di cui al capo A, e del fatto di lesioni
personali aggravate di cui al capo C (fatti tutti commessi sulla autostrade A/3 e
A/4 tra Moggio Udinese e S. Bonifacio di Verona nelle prime ore del giorno 16
febbraio 2010), nonché del riconosciuto vizio parziale di mente e della
continuazione, rideterminava la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione,
sostituendo la pena della interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella
temporanea per anni cinque e revocando l’interdizione legale, ferma restando la

durata di anni tre,

2. Ricorre personalmente l’imputato, articolando due motivi di
impugnazione.
2.1. Con il primo si duole dell’affermazione della responsabilità penale in
ordine al reato di cui al capo B, perché il fatto, sia pure derubricato da tentato
omicidio in resistenza a pubblico ufficiale, doveva ritenersi ricompreso nella
condotta di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo A.
2.2. Col secondo si duole della conferma della misura di sicurezza della
assegnazione a una casa di cura e custodia, basata su un giudizio di pericolosità
sociale che non poteva non essere rivisto alla luce della mutata e più tenue
qualificazione del fatto di cui al capo B e della minore pena edittale, alla luce del
disposto di cui all’art. 219, terzo comma cod. pen.; il tutto, comunque, in
assenza di adeguata motivazione in punto di pericolosità sociale da parte sia del
giudice di primo grado sia del giudice di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato, atteso che la
condotta di resistenza a un pubblico ufficiale di cui al capo B, così derubricata
l’originaria imputazione di tentato omicidio, appare, sulla base della descrizione
dei fatti operata dai giudici di merito, del tutto autonoma rispetto a quella di cui
al capo A.
Infatti, la condotta di cui al capo A riguarda la forzatura di vari posti di
blocco operati dalla polizia stradale tra Moggio Udinese (UD) e S. Bonifacio (VR)
nei tratti autostradali A/3 e A/4, mentre quello di cui al capo B attiene al
successivo tentativo posto in essere dall’imputato di investire l’Isp. Capo Paolo
Massaro lungo l’autostrada A/4 nel territorio di Vicenza.

2. E’ fondato invece il secondo motivo.

misura di sicurezza dell’assegnazione a una casa di cura e di custodia per la

I giudici di appello non hanno considerato che la misura di sicurezza del
ricovero in una casa di cura e custodia per la durata di anni tre era stata disposta
dal G.u.p. del Tribunale di Vicenza in relazione alla qualificazione del fatto sub B
come tentato omicidio, ai sensi dell’art. 219, comma secondo, cod. pen., sicché,
a seguito dell’accennata derubricazione, e della diversa e più mite pena edittale,
doveva essere fatta applicazione del disposto di cui all’art. 219, comma terzo,
cod. pen., che prevede una minore durata minima della misura del ricovero in
una casa di cura e custodia, la quale inoltre può essere sostituita con quella della

3. Consegue che la sentenza impugnata va annullata limitatamente al punto
relativo alla disposta applicazione della misura di sicurezza dell’assegnazione a
una casa di cura e custodia, con rinvio per nuovo giudizio sul detto punto ad
altra sezione della Corte di appello di Venezia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza
dell’assegnazione a una casa di cura e custodia e rinvia per nuovo giudizio sul
punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 24/04/2013.

libertà vigilata, ferma restando la valutazione di pericolosità sociale.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA