Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2382 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2382 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SALTALIPPI GIULIO N. IL 30/03/1978
avverso la sentenza n. 624/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
06/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 11/12/2012
Fatto e diritto
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto, a prescindere dalla sua genericità, tende a
sottoporre al giudizio di legittimità questioni di mero fatto e valutazioni discrezionali
in ordine all’entità della pena rimesse alla esclusiva competenza del giudice di
merito, che nel caso in esame ha fatto corretta applicazione dei criteri suggeriti
dall’art.133 cp, e ha adeguatamente giustificato il diniego dell’invocata attenuante
con argomenti in fatto, non censurabili in questa sede.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/12/2012
. Saltalippi Giulio ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata
che ha confermato la condanna emessa nei suoi confronti dal giudice di primo grado
per i reati di rapina aggravata e altro, e lamenta la violazione di legge e il difetto di
motivazione in riferimento al diniego dell’attenuante ex art.62 n.6 cp.,e all’eccessivo
rigore della pena inflitta.