Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2382 del 06/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2382 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
VENEZIA
nei confronti di:
VETTORE LISA N. IL 12/05/1992
avverso la sentenza n. 100023/2013 TRIB.SEZ.DIST. di PIEVE DI
CADORE, del 14/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
lette/s9tite le conclusioni del PG Dott. C i ev..4-14,—«..
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Data Udienza: 06/12/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Venezia ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a
Vettore Luisa la pena di mesi cinque giorni dieci di arresto ed euro 2,133,00 di
ammenda, con la sostituzione della pena detentiva con euro 40.000,00 di
ammenda e la sostituzione della complessiva pena di euro 42.133,00 in giorni
169 di lavoro di pubblica utilità, in ordine al reato di cui all’art. 186 comma 2,
lett. c) e comma 2 sexies e 186bis del Codice della strada, commesso il

essendo infraventunenne e avendo conseguito la patente di guida da meno di tre
anni nonché aver commesso il fatto tra le ore 22 e le ore 7.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte
di Appello di Venezia deducendo che il giudice ha dapprima sostituito la pena
detentiva con quella pecuniaria; ed ha quindi ulteriormente sostituito tale
sanzione con quella del lavoro di pubblica utilità: tale ripetuta sostituzione, si
assume, non è prevista dalla legge.

3. Il ricorso è fondato.
Le modalità di determinazione della pena utilizzate dal giudicante non risultano
conformi al quadro normativo. Questa Corte ha già affermato che la sostituzione
di una pena principale già sostituita non è prevista dalla legge. D’altro canto, la
sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e la sostituzione della
pena nel suo complesso con il lavoro di pubblica utilità costituiscono strumenti
distinti di adeguamento della sanzione al caso concreto ed alle caratteristiche
personali dell’imputato, corrispondenti a diversificate e non sovrapponibili istanze
afferenti alla realizzazione della funzione rieducativa della pena. Dunque, per
assicurare la coerenza e la razionalità del sistema, occorre ritenere che, adottata
una strategia sanzionatoria, non sia consentito sovrapporne altra (Sez. 4,
Sentenza n. 34211 dell’11.7.2012, Scarpa, non massimata).
Pertanto la pronunzia impugnata deve essere annullata senza rinvio e va
disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Belluno.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Belluno per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.12.2013.

24.10.2010, per essersi posta alla guida di un’auto in stato di ebbrezza alcolica

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