Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23811 del 15/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 23811 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FREILINO GIANPIERO N. IL 28/01/1960
avverso la sentenza n. 85/2011 GIUDICE DI PACE di ASTI, del
31/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte ci e, l’Avv
Udit i difensor

Data Udienza: 15/05/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gioacchino Izzo,
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Bertocchini in sost. Avv. Sellitti
il quale chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Freilino Gianpiero propone ricorso per cassazione contro la

dell’articolo 530, comma due, del codice di procedura penale, dai reati a
lui ascritti perché i fatti non sussistono.
2.

Con la stessa sentenza è stata rigettata la domanda di condanna

del querelante, costituito parte civile, al pagamento delle spese
processuali ai sensi dell’articolo 541, comma due, cod. proc. pen..
3.

I motivi di ricorso sono i seguenti:
a. omessa o manifesta illogicità della motivazione con
riferimento alla non attendibilità piena delle prove a discarico
e dei testi della difesa.
b. Omessa o manifesta illogicità della motivazione in relazione
all’articolo 541, comma due, del codice di procedura penale,
con riferimento alla presenza di giustificati motivi per la
compensazione delle spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile. Una volta che sia stata
pronunciata, a seguito dell’abolizione della formula dubitativa,
assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.,
avendo il giudice ritenuto insufficienti le prove acquisite, viene meno
qualunque apprezzabile interesse dell’imputato al conseguimento di una
più favorevole sentenza, in quanto la conclusiva statuizione in essa
contenuta non può essere modificata, quale che sia il giudizio esprimibile
sulla prova della responsabilità dell’accusato, e cioè sia che sia stata
acquisita la prova positiva della sua innocenza, sia che la prova della sua
responsabilità si sia rivelata soltanto insufficiente.
2. Ed invero l’interesse all’impugnazione, sebbene non possa essere
confinato nell’area dei soli pregiudizi penali derivanti dal provvedimento

1

sentenza del giudice di pace di Asti con la quale è stato assolto ai sensi

giurisdizionale, neanche può essere concepito come aspirazione
soggettiva al conseguimento di una pronuncia dalla cui motivazione
siano rimosse tutte quelle parti che possono essere ritenute
pregiudizievoli, perché esplicative di una perplessità sull’innocenza
dell’imputato. Difatti, l’impugnazione si configura pur sempre come un
rimedio a disposizione della parte per la tutela di posizioni soggettive
giuridicamente rilevanti, e non già di interessi di mero fatto, non
apprezzabili dall’ordinamento giuridico (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995,

Rv. 231917; Sez. 6, n. 4454 del 13/12/2004, Rv. 230821; N. 4169 del
1998, Rv. 210334, N. 2935 del 1999, Rv. 213163, N. 9531 del 1999, Rv.
215126, N. 14599 del 1999, Rv. 216131, N. 384 del 2000, Rv. 215143,
N. 25928 del 2002 Rv. 222251).
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato, posto che il giudice,
nell’ambito dei propri poteri discrezionali di merito, ha ritenuto
opportuno procedere alla compensazione delle spese in conseguenza
della contraddittorietà della prova, derivante dal contrasto tra le prove a
carico e quelle a difesa. Esiste dunque una motivazione a sostegno della
avvenuta compensazione, che non può dirsi né illogica, ne incongrua.
4. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell’art. 616
c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che
Io ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del
procedimento.

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 15/05/2013

Fachini, Rv. 203762; conff. Sez. 1, n. 23661 del 28/04/2005, Tesoro,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA