Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23804 del 30/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 23804 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da Vicinanza Pasquale, nato a Napoli il 17/08/1951
avverso la sentenza del 28/09/2012 delta Corte d’Appello di Salerno del R.G. 666/2012
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in Camera di Consiglio la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Carmine Stabile, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/09/2012, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la decisione di
primo grado che, per un verso, aveva assolto Pasquale Vicinanza dal reato di corruzione e di
tentata truffa e, per altro verso, lo aveva ritenuto responsabile, in concorso con altre
persone, del reato di cui all’art. 476 cod. pen., in relazione all’inserimento nella sua posizione
pensionistica presso l’INPS di anni di contribuzione agricola inesistenti, in quanto non
supportati né dall’iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti per gli anni di riferimento
(1966 — 1974), né da alcuna documentazione giustificativa presente nel fascicolo aziendale.
La Corte territoriale ha richiamato la motivazione del giudice di prime cure, sottolineando: a)
che la mancata presentazione della domanda di pensione — derivante dal fatto che l’imputato
non aveva ancora maturato il relativo diritto — e la necessaria partecipazione di un
dipendente dell’INPS non escludevano la responsabilità del Vicinanza, atteso il suo esclusivo
interesse all’incremento della propria posizione contributiva.
1

Data Udienza: 30/04/2013

2. L’imputato e il suo difensore hanno proposto distinti ricorsi per cessazione.
2.1. Il ricorso dell’imputato è affidato a due motivi.
Con il primo motivo, si lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di
norme delle quali si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, per avere la Corte
territoriale ritenuto sussistente il falso — peraltro commesso da un non identificato pubblico
ufficiale che avrebbe agito non per interesse venale, ma per una supposta benevolenza nei
suoi confronti – per il solo fatto che, mancando presso l’INPS le ricevute del pagamento dei
contributi, egli non aveva fornito la prova documentale di tali versamenti.

non avere la sentenza impugnata illustrato le ragioni per le quali le risultanze dell’archivio
dell’INPS non potessero in alcun modo considerarsi corrispondenti al vero.
3. Il ricorso del difensore dell’imputato è affidato ad un unico motivo, con il quale si
lamentano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizi motivazionali in
relazione all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata fondato
l’affermazione di responsabilità dell’imputato sulla base di un interesse meramente supposto
e non ricavabile dagli atti processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 due motivi del ricorso proposto personalmente dall’imputato, esaminabili congiuntamente
per la loro stretta connessione, sono infondati.
Va premesso che, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme in punto di
penale responsabilità dell’imputato, le motivazioni delle due sentenze di merito vanno ad
integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo (cfr., in
motivazione, Sez. 2, n. 46273 del 15/11/2011, Battaglia, Rv. 251550).
Ciò posto, si rileva che nella sentenza di primo grado si dà atto che il teste Simone aveva
precisato che, il 14/06/2005, dall’identificativo “progetto Arla” erano state inserite sulla
posizione contributiva dell’imputato, colono mezzadro, contribuzioni per gli anni dal 1966 al
1974 che non risultavano mai versate, a seguito di verifica della documentazione in possesso
dell’INPS.
Tale inserimento, singolarmente tardivo, unitamente alla mancanza di qualunque
documentazione relativa al versamento dei contributi, esclude che la Corte territoriale sia
giunta all’affermazione di responsabilità sulla base di mere congetture, ossia in assenza di
una motivazione reale o sganciata dalle risultanze processuali.
Né manifestamente illogica è la considerazione che, pur in assenza di prova di un atto
corruttivo, il falso, materialmente compiuto da un dipendente INPS, doveva essere ascritto
all’imputato, unico portatore di un interesse concreto all’indebito incremento della propria
posizione contributiva.
2. Quest’ultima considerazione dimostra, del pari, l’infondatezza dell’unico motivo del ricorso
proposto nell’interesse dell’imputato, giacché l’obiettivo vantaggio che quest’ultimo avrebbe

2

2.2. Con il secondo motivo, si lamenta mancanza o manifesta illogicità della motivazione, per

ritratto dal falso deriva dalla disciplina legislativa in materia di prestazioni pensionistiche, per
cui non può dirsi che sia stato soltanto “supposto”.
In tale contesto, legittimamente la Corte territoriale ha fatto ricorso, una volta ritenuta la
sussistenza del falso, al criterio di verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ritenendo,
con motivazione che non esibisce alcuna manifesta illogicità, di escludere plausibilmente ogni
alternativa spiegazione idonea ad invalidare l’ipotesi all’apparenza più verosimile.
3. Alla decisione di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 30/04/2013

Il Componente estensore

Il Presidente

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA