Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23803 del 30/04/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23803 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Chiarelli Giuseppe, nato a Grottaglie il 19/07/1986
avverso la sentenza del 09/02/2012 della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di
Taranto R.G. n. 352/2010
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed iJ ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Carmine Stabile, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, nel confermare l’affermazione
di responsabilità di Giuseppe Chiarelli per il reato di lesioni, ha escluso l’aggravante di cui
all’art. 583, n. 1, cod. pen., e ha rideterminato la pena, considerando, unitamente alle già
concesse attenuanti generiche, anche l’attenuante di cui all’art. 62, n. 2, cod. pen.
La sentenza impugnata ha ritenuto inattendibile il teste Sacchelli, nella parte in cui aveva
riferito di un’originaria aggressione, in danno dell’imputato, ad opera della persone offesa nel
presente procedimento, potendo, dalle incerte dichiarazioni rese, trarsi piuttosto la
dimostrazione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 2, cod. pen.
La Corte territoriale, preso atto dell’accordo risarcitorio intervenuto tra l’imputato e la parte
civile, ha revocato le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.
2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si
lamenta, per un verso, inosservanza o erronea applicazione dell’art. 152 cod. pen., per non
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Data Udienza: 30/04/2013
avere ravvisato nel comportamento delle parti una tacita remissione di querela e una tacita
accettazione della stessa e, per altro verso, manifesta illogicità e contraddittorietà della
motivazione, per avere ritenuto il teste Sacchelli inattendibile, ai fini del riconoscimento
dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 2, cod. pen., e attendibile, al fine di escludere la
sussistenza della legittima difesa.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è infondato, dal momento che, come è ammesso anche in
ricorso (pag. 2), l’accordo raggiunto dalle parti in ordine alle pretese risarcitorie del Lupo si
comportamento futuro, la cui attuazione successiva non è in alcun modo documentata.
2. Il secondo motivo di ricorso è del pari infondato.
In realtà, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna contraddizione, in quanto dalle
esitazioni del teste Sacchelli ha tratto la conseguenza non di un mendacio assoluto, ma di
una forzatura di toni, concludendo per la sostanziale inattendibilità dello stesso, ai fini
dell’accertamento di una condotta idonea a concretare il pericolo attuale di un’offesa ingiusta
in danno del ricorrente.
Per questa ragione, con motivazione che, in sé non esibisce alcuna manifesta illogicità, pur
non ritenendo sussistenti i presupposti della legittima difesa, ha concluso per l’attenuante di
cui all’art. 62, n. 2, cod. pen.
3. Alla decisione di rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 30/04/2013
Il Componente estensore
Il Presidente
accompagnava all’impegno di quest’ultimo a rimettere la querela, ossia programmava un