Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23802 del 30/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23802 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Gennaro Salvatore, nato a Catania il 10/12/1974
avverso la sentenza del 30/05/2012 della Corte d’appello di Catania R.G. n. 2795/2010
visti gli atti, il prowedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Carmine Stabile, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 30/05/2012, la Corte d’appello di Catania ha confermato la decisione di
primo grado che aveva affermato la responsabilità di Salvatore Gennaro, in ordine al reato di
furto di gas.
La Corte territoriale, richiamata la motivazione della sentenza di primo grado, ha ritenuto
che il Gennaro, in qualità di cartellista della Autopropangas di Sebastiano Grasso, avesse
contribuito con la sua condotta alla sottrazione di circa 450.00 kg di gas propano liquido, per
un controvalore di circa 300.000 euro, operata dal coimputato Castelli.
La sentenza impugnata ha fondato le proprie conclusioni sulle dichiarazioni sia del Grasso
che di un suo ex — dipendente, Stefano D’Oca, i quali avevano riferito di avere appreso dal
medesimo Castelli le modalità con le quali quest’ultimo, conducente del camion, e il
Gennaro, carrellista, avevano sottratto le bombole e l’entità del compenso percepito dal
Gennaro per ogni carico di bombole (euro 150,00). La Corte ha aggiunto che il responsabile

1

Data Udienza: 30/04/2013

del piazzale, Concetto Mentosa, nell’eseguire il conteggio delle bombole non poteva che
basarsi sulle indicazioni del carrellista.
Sul piano del trattamento sanzionatorio, infine, si è confermata la valutazione di equivalenza
delle circostanze attenuanti generiche, rispetto alle contestate aggravanti, in relazione alle
particolari modalità della condotta (impossessamento di un notevole quantitativo di gas
propano per un periodo di quattordici — quindici mesi).
2. Nell’interesse del Gennaro è stato proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), e),

5, cod. pen.
In particolare, si lamenta che la Corte territoriale abbia fondato l’affermazione di
responsabilità dell’imputato sulle dichiarazioni della persona offesa, senza illustrare le ragioni
per le quali quest’ultima aveva denunciato soltanto il Gennaro e non anche i coimputati dello
stesso, il Castelli e il Nicastro, e senza logicamente spiegare perché quest’ultimo, che pure si
era autoaccusato, era stato assolto. Il ricorrente rileva inoltre la contraddittorietà della
motivazione nella parte in cui, da un lato, aveva confermato che il responsabile del carico e
dello scarico delle bombole era il capo piazzale, ossia Concetto Mentosa, e, dall’altro, aveva
ritenuto che solo il Gennaro aveva la disponibilità delle bombole.
Infine, si rileva che le dichiarazioni del Grasso erano fondate su quanto riferito dai coimputati
Castelli e Nicastro, laddove il primo, durante il procedimento di primo grado, aveva sempre
negato la propria responsabilità.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), e),
cod. proc. pen., vizi motivazionali e violazioni di legge in relazione all’art. 62 bis cod. pen.,
per non avere ritenuto prevalenti le attenuanti generiche, nonostante il minimo ruolo
attribuito all’imputato e il minimo guadagno che da lui sarebbe stato ritratto.

Considerato in diritto
1. Il primo motivo del ricorso è infondato.
2. Deve premettersi che, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme in punto
di penale responsabilità dell’imputato, le motivazioni delle due sentenze di merito vanno ad
integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo (cfr., in
motivazione, Sez. 2, n. 46273 del 15/11/2011, Battaglia, Rv. 251550).
Ciò posto, il percorso argomentativo della Corte territoriale non palesa alcuna manifesta
illogicità, dal momento che esso riposa sulle dichiarazioni confessarle rese dal Castelli sia al
Grasso sia all’ex dipendente D’Oca, il quale, proprio per l’assenza di un attuale rapporto
lavorativo con il Grasso, non aveva motivo alcuno di assecondare un eventuale mendacio del
primo.
La sentenza impugnata ha poi rilevato che il coinvolgimento del Gennaro era indispensabile,
dal momento che era lui, secondo la deposizione del D’Oca, l’unico soggetto che forniva al
capo piazzale i dati necessari per il conteggio delle bombole.

2

cod. proc. pen., vizi motivazionali e violazioni di legge in relazione agli artt. 624 e 625, n. 2 e

Ne discende che, anche sotto questo profilo, la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni
di riscontro alle dichiarazioni del Castelli.
In tale contesto e ai fini dell’affermazione di responsabilità del ricorrente, appaiono
assolutamente irrilevanti le scelte operate dal Grasso al momento della sua denuncia, come
pure la negazione dei fatti ad opera del Castelli, nel senso che da esse non può trarsi alcun
elemento che infici la logicità delle argomentazioni della sentenza impugnata.
Del pari priva di significato, ai fini che qui interessano, è poi la decisione — estranea
all’oggetto del giudizio di appello — relativa alla posizione del coimputato Nicastro, assolto dal

condotta del suocero Castelli, in assenza di prove puntuali di un ruolo da lui assunto, a titolo
di concorso materiale o morale, di un guadagno dalla commissione dell’illecito, di una sua
partecipazione alla vendita, di un accordo o comunque di un rafforzamento dell’intento
criminoso.
3. Quanto al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti
generiche, non ricorre alcun vizio motivazionale, avendo la Corte territoriale, con
argomentazione che non mostra alcuna manifesta illogicità, valorizzato il contributo fornito
dal ricorrente per un significativo periodo di tempo all’impossessamento di un notevole
quantitativo di gas propano.
4. Alla decisione di rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 30/04/2013

Il Componente estensore

Il Presidente

giudice di primo grado, in quanto si è ritenuta irrilevante la mera consapevolezza della

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