Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 238 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 238 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARUSO SALVATORE N. IL 18/04/1947
avverso l’ordinanza n. 8182/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con ordinanza in data 2.11.2012, il Tribunale di Sorveglianza di Roma
dichiarava inammissibile l’istanza di semilibertà formulata da CARUSO Salvatore, in
espiazione di pena con scadenza il 25.1.2018, sul presupposto che i reati pei quali
riportò condanna risultano essere stati ritenuti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall’art. 416 bis cod.pen., al fine di assicurare al clan Caruso una posizione

avere prestato collaborazione con la giustizia; che la pena residua da espiare era
superiore a due anni.

Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato
personalmente, lamentando che non siano stati valutati profili significativi quanto al
percorso rieducativo intrapreso, che non sia stato considerato che il prevenuto aveva
già maturato con la previgente normativa le condizioni per poter godere del beneficio,
che l’intervenuto accertamento del fatto e delle responsabilità renderebbe inutile una
collaborazione.

Il ricorso è inammissibile, poiché il motivo di ricorso è manifestamente
infondato: l’impugnata ordinanza risulta corretta in quanto coerente con i dati di
causa, nonché conformata ai principi normativi e giurisprudenziali in materia; è
pertanto immune da vizi rilevabili in sede di legittimità, resiste alle censure sollevate
che peraltro si presentano non prive di genericità ed in gran parte spese nel merito,
così tendendo a provocare una sovrapposizione valutativa estranea ai poteri propri di
questa Corte.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Rana il 30 Settembre 2
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