Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 238 del 29/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 238 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro
nel procedimento nei confronti di
Ariosto Luigi, nato a Cariati il 13/06/1985

avverso la sentenza del Giudice di pace di Rossano del 19/10/2010

isti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per l’imputato l’avv. Simone Tamagnini in sostituzione dell’avv. Francesco
Massimo Formoso, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata;

1

Data Udienza: 29/11/2012

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Rossano dichiarava non
doversi procedere nei confronti di Luigi Ariosto in ordine ai reati di cui agli
artt.612 e 635 cod. pen., contestati come commessi in Rossano 1’08/07/2009 in
danno di Ion Lucian Jumatate, in quanto estinti per intervenuta remissione di
querela.
Il Procuratore generale ricorrente deduce violazione di legge laddove la

qualificata come tacita remissione di querela in quanto preceduta da avviso che
detto comportamento sarebbe stato interpretato in tal senso, richiamando il
contrario orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte ed aggiungendo che
comunque l’assenza dell’imputato non integrava accettazione tacita della ritenuta
remissione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
La pronuncia rammentata dal ricorrente (Sez. U, n.46088 del 30.10.2008,
imp. Viele, Rv.241357, peraltro successivamente confermata da Sez. 2, n.44709
del 29/10/2009, Santomaggio, Rv.245632, e Sez. 6, n.11142 del 25/02/2010,
Lombardi, Rv.247014) ha in effetti affermato il principio dell’irrilevanza della
mancata comparizione del querelante, pur laddove la stessa sia preceduta dalla
notificazione di un avviso che la qualifichi come tacita rimessione della querela,
ai fini della configurabilità di siffatta causa estintiva del reato. La circostanza
invero, in quanto comportamento omissivo di natura endoprocessuale della
parte, non costituisce quello che l’art.152, comma secondo, cod. proc. pen.
definisce espressamente come un fatto, e quindi come la manifestazione di
un’attività esterna al processo, incompatibile con la volontà di persistere nella
richiesta di punizione del querelato; né tale deficienza naturalistica del
comportamento in esame, rispetto alle condizioni poste dalla legge, può essere
superata da una qualificazione in sede giudiziaria, non rispondente ad alcuna
norma che assimili la mancata comparizione alla remissione tacita della querela.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Giudice
di Pace di Rossano.

2

mancata comparizione della persona offesa all’udienza dibattimentale veniva

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Rossano per il
giudizio.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Così deciso in Roma il 29/11/2012

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