Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23793 del 19/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23793 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SORGENTONE MARCO N. IL 30/12/1948
avverso la sentenza n. 1028/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 12/01/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte ivile, l’Avv
Udit i difens Avv.

Data Udienza: 19/04/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Eduardo Vittorio
Scardaccione, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Sorgentone Marco propone ricorso per cassazione contro Idgtenza

della corte d’appello de LerAquila che ha confermato la sentenza di
condanna emessa dal tribunale di Teramo il 29 settembre 2009 per

2.

I motivi di ricorso sono i seguenti:
a.

inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di
altre norme giuridiche di cui si deve tener conto
nell’applicazione della legge penale, con riferimento alla
ritenuta sussistenza di entrambe le fattispecie di bancarotta
documentale di cui all’articolo 216 della legge fall..

b.

inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di
altre norme giuridiche di cui si deve tener conto
nell’applicazione della legge penale, nonché vizio di
motivazione per manifesta illogicità, con riferimento alla
mancata valorizzazione dell’assenza di nesso causale tra la
bancarotta documentale ed il dissesto della società.

c.

inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di
altre norme giuridiche di cui si deve tener conto
nell’applicazione della legge penale, con riferimento alla
revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorsotrprpg è inammissibile; il motivo non
solo è incomprensibile nel suo sviluppo argomentativo, ma in ogni caso è
privo della necessaria specificità, non indicando quali sarebbero le norme
penali asseritamente oggetto di violazione da parte della Corte d’appello.
2. Anche il secondo motivo è poco comprensibile, salvo nella parte in
cui il ricorrente ritiene necessario per legge il nesso causale tra l’omessa
tenuta dei libri ed il fallimento. In tale parte il ricorso è, però,
manifestamente infondato, dal momento che non solo non è necessario
verificare la sussistenza di un nesso causale tra le irregolarità contabili

bancarotta fraudolenta documentale.

ed il fallimento, ma nemmeno si comprende (e non viene affatto
spiegato) come anche solo in astratto tale collegamento eziologico possa
sussistere.
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per mancata deduzione di
analoga censura con l’atto di appello, ai sensi dell’ultimo comma
dell’articolo 606 del codice di procedura penale. Tanto è vero che
oggetto della censura è il contenuto della sentenza di primo grado e non

4. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000)
al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si
ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/04/2013

invece la pronuncia di appello.

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