Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23792 del 18/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23792 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NICOLI’ ALFREDO N. IL 25/10/1978
avverso la sentenza n. 4742/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 28/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
Uditt~euretere-Gcneralei~na del Dott.
_
che ha concluso per

Udito, per la arte civile, l’Avv
Uditi di nsor Avv.

Data Udienza: 18/04/2013

udito il PG in persona del sost.proc. gen. dott. S. Spinaci, che ha concluso chiedendo rigettarsi
il ricorso.
RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione dell’articolo 192 comma terzo
cpp in quanto le accuse a carico dell’imputato provengono da due coimputati minorenni, con
riferimento ai quali la corte non ha effettuato la previa valutazione di credibilità intrinseca,
come richiesto dalla giurisprudenza costante della corte di cassazione. E invero la ricostruzione
dell’episodio è pacifica; ciò che non è pacifico è il concorso del Nicolì, genericamente indicato
dai due minorenni.
3. Deduce ancora illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle credibilità
della persona offesa, atteso che ella è naturalmente portatrice di un interesse contrastante con
quello dell’imputato e dunque le sue dichiarazioni vanno valutate con estremo rigore; ciò che
non è stato fatto nel caso di specie.
4. Deduce ancora violazione dell’articolo 192 comma secondo cpp per mancanza e
illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta rilevanza delle dichiarazioni di Bernardo
Cristina. Il giudice di secondo grado ha ritenuto non soddisfacentemente dimostrato l’alibi
fornito dalla donna; tuttavia la mancanza di alibi non costituisce un elemento idoneo a
sorreggere la deduzione indiziaria di colpevolezza.
5. Deduce infine mancanza e illogicità della motivazione in ordine al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che il giudice non si è limitato, come avrebbe
dovuto, a considerare la applicabilità di dette attenuanti con riguardo al singolo episodio
criminoso e in considerazione delle caratteristiche oggettive di esso, ma ha esteso la sua
indagine ai precedenti penali dell’imputato e alla sua condotta in sede di esecuzione di misura
cautelare
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La prima censura è infondata; le seguenti sono manifestamente infondate o
generiche. Conseguentemente ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese
del grado.
2. Invero i giudici di merito hanno, implicitamente ma chiaramente, effettuati, la
valutazione di attendibilità circa i coimputati del ricorrente, atteso che è stato evidenziato che
uno di essi ha reso dichiarazioni spontanee, raccontando l’accaduto e ha quindi offerto
incondizionata collaborazione, accusando, non solo gli altri, ma, sia pure indirettamente, se
stesso. Questa persona ha anche fatto ritrovare la refurtiva ed ha -con chiarezza- indicato nel
Nicolì il concorrente e l’ispiratore dell’impresa criminosa. Le sue dichiarazioni sono riscontrate
da quelle di altro minore, il quale ha ricostruito con dovizia di particolari l’accaduto, con
speciale riferimento all’accordo intervenuto tra tutti gli imputati per la commissione del fatto.
3. Quanto alle dichiarazioni della persona offesa, si rileva che la stessa si è limitata a
descrivere la dinamica del fatto e che non ha reso dichiarazioni individualizzati nei confronti
dell’attuale ricorrente.
4. Quanto alle dichiarazioni della Bernardo, non è esatto affermare che il fallimento
dell’alibi costituisca elemento fondante dell’affermazione di responsabilità. L’affermazione di
responsabilità si basa sugli elementi già illustrati; essa non è minimamente contrastata dal

1. La corte d’appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la
sentenza di primo grado con la quale Nicolì Alfredo, giudicato con rito abbreviato, fu
condannato alla pena di giustizia perché riconosciuto colpevole di concorso in furto aggravato
in danno di Bernabè Silvana, cui veniva strappata di mano una borsa contenente effetti
personali.

preteso alibi dedotto dal ricorrente, in quanto detto alibi, in realtà, non prova che il Nicolì nel
momento in cui veniva consumato Io scippo si trovava in altro luogo.

PQM
rigetta il ricorso e condanni:ricorrente& pagamento delle spese del procedimento

Così deciso in Roma, in data 18 a rile 2013.-

5. Quanto all’ultima censura, è notorio che le attenuanti generiche possono essere
concesse o negate, sia avendo in considerazione le modalità dell’azione, sia avendo in
considerazione la personalità dell’imputato, sia infine, come è più frequente, entrambi tali
elementi. Nel caso in esame, i giudici del merito hanno messo in inadeguata evidenza il fatto
che l’imputato è un pregiudicato e che lo stesso si è sottratto per ben due volte agli arresti
domiciliari durante la pendenza del presente procedimento. Per tali ragioni, egli è stato
ritenuto soggettivamente immeritevole del pur chiesto riconoscimento delle attenuanti di cui
all’articolo 62 bis cp. Invero la personalità evidenziata dalla concreta condotta e dai precedenti
penali dell’imputato sono stati negativamente, ma non illogicamente, valutati a suo carico

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