Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23791 del 18/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23791 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
YE XIAOUWU N. IL 10/02/1986
avverso la sentenza n. 1260/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 24/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
chehacs eluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 18/04/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Sante Spinaci,
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Ve Xiaouwu propone ricorso per cassazione contro la sentenza

della Corte d’appello di Bologna che, a conferma della sentenza di primo
grado, lo ha condannato alla pena di mesi due di reclusione per il reato

2.

A sostegno del ricorso si allega inosservanza della legge

processuale penale relativamente alla nullità ex articolo 179 del codice di
procedura penale per celebrazione dell’udienza di appello in assenza del
difensore di fiducia, nonostante l’esistenza di un legittimo impedimento
tempestivamente comunicato.
3.

La Corte d’appello ha ritenuto che il legittimo impedimento del

difensore non rilevasse nei procedimenti in camera di consiglio, nel quale
le parti sono sentite solo se compaiono.
4.

Secondo il ricorrente l’orientamento di giurisprudenza richiamato

dalla Corte d’appello suscita perplessità circa la sua compatibilità alla
costituzione ed alla convenzione europea dei diritti dell’uomo, posto che
è imprescindibile il diritto dell’imputato ad una difesa non solo formale,
ma effettiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato; è giurisprudenza maggioritaria (consta un solo
precedente difforme: n. 13033/2000, Rv. 217507), condivisa dal
Collegio, che, nel procedimento camerale del giudizio abbreviato
d’appello l’impedimento a comparire del difensore dell’imputato non
può dare luogo al rinvio dell’udienza camerale. In tale udienza,
disciplinata dagli artt. 599 e 127 cod. proc. pen., non si applica l’art.
420 ter, comma 5, che impone il rinvio del procedimento in caso di
impedimento del difensore; nella menzionata udienza, la presenza
delle parti è facoltativa e solo per l’imputato è espressamente
previsto che, ove abbia manifestato la volontà di presenziare
all’udienza, questa deve essere rinviata in caso di suo legittimo
impedimento (Sez. 5, n. 16555 del 6/4/2006; Massime precedenti

di cui agli articoli 588, 582, 535 cod. pen.

Conformi: N. 20576 del 2005 Rv. 231360, N. 23778 del 2006 Rv.
234726, N. 34462 del 2007 Rv. 237792, N. 36623 del 2010 Rv.
248435).
2. Per la compatibilità costituzionale di tale orientamento, si rinvia a
Sez. 1, n. 41687 del 02/10/2001, Morelli, Rv. 220041,
3.

Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha disatteso l’istanza di
rinvio del difensore dell’imputato.

c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che
lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del
procedimento.

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 18/04/2013

4. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell’art. 616

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