Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23789 del 18/04/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23789 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI CRETICO LUCIANA N. IL 30/04/1955
avverso la sentenza n. 87/2007 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
30/03/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
Udito, r la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 18/04/2013
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Sante Spinaci,
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Di Cretico Luciana propone ricorso per Cassazione contro la
1.
sentenza della Corte d’appello de L’Aquila che, in riforma della sentenza
assolutoria di primo grado, l’ha condannata alla pena di anni uno e mesi
capo A.
2.
Secondo la ricorrente l’appello del pubblico ministero doveva
essere dichiarato inammissibile in quanto presentato prima che la Corte
costituzionale dichiarasse incostituzionale l’articolo 10 della legge 462006.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato; la sentenza della Corte cost.
n. 26 del 2007 – che ha dichiarato la illegittimità costituzionale
dell’art. 593 nel testo novellato dall’art. 1 L. n. 46 del 2006 e dell’art.
10 stessa legge – ha effetto retroattivo e comporta pertanto
l’ammissibilità dell’appello nel frattempo proposto dal P.M. (in
argomento si vedano Sez. 5, n. 37125 del 26/09/2007 dep.
09/10/2007, Chita, Rv. 238190; Sez. 2, n. 25620 del 22/04/2009 dep. 18/06/2009, Micciche’, Rv. 244162).
2. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000)
al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si
ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
p.q.m.
1
quattro di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta contestato al
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/04/2013