Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23788 del 18/04/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23788 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: FUMO MAURIZIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TRIESTE
nei confronti di:
DUDIN BORIS N. IL 20/10/1979
avverso la sentenza n. 165/2009 TRIB.SEZ.DIST. di CIVIDALE DEL
FRIULI, del 31/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
che ha concluso per
Udito, per la parte c ile, l’Avv
Udit i difensor A
Data Udienza: 18/04/2013
udito il PG in persona del sost.proc. gen. dott. S. Spinaci, che ha concluso chiedendo
C- “Te
dichiararsi IMTELISOMMIngeWs
RITENUTO IN FATTO
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e in particolare dell’articolo 164 cp e
mancanza assoluta di motivazione..
2.1. Osserva che all’imputato non poteva essere concesso il beneficio della sospensione
condizionale in quanto lo stesso, come si evince dal suo certificato penale ha già goduto di tale
beneficio in due distinte occasioni, né ricorre alcuna delle ipotesi derogatorie rispetto a tale
limite, previste dagli articoli 445 comma secondo e 460 comma quinto del codice di rito.
Ad abundantiam il ricorrente osserva che, comunque, nessuna specifica motivazione è stata
spesa dalla tribunale di Udine per giustificare il concesso beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e merita rigetto.
2. Dall’esame del certificato penale del Dudin, presente in atti, si rileva che lo stesso ha
fruito più volte dell’indulto, ma mai della sospensione condiziona. .
3. La motivazione esibita dal giudice di appello per giustificare il predetto beneficio,poi,
per quanto sinteticanon è inesistente.
PQM
rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, in data 18 aprile 2013.-
1. Il procuratore generale presso la corte d’appello di Trieste ricorre per cassazione
avverso la sentenza in epigrafe riportata, con la quale Dudin Boris fu condannato dal tribunale
di Udine alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, in quanto riconosciuto colpevole di
concorso in furto aggravato.