Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23787 del 18/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23787 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
QUAGLIO RICCARDO EDGARDO N. IL 23/05/1960
avverso la sentenza n. 4261/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
22/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
che ha concluso per

Udito •er la parte civile, l’Avv
U ti difensor Avv.

Data Udienza: 18/04/2013

udito il PG in persona del sost.proc. gen. dott. 5. Spinaci, che ha concluso chiedendo
dichiararsi inammissibiltil ricorso.

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte d’appello di Milano ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto nell’interesse di Quegli° Riccardo Edgardo, condannato in
primo grado fa pena di giustizia, in quanto riconosciuto colpevole del delitto di bancarotta
fraudolenta patrimoniale e documentale con riferimento al fallimento della S.r.l. ROVIGROS
dichiarato con sentenza del 17 gennaio 2002.
Ha ritenuto la corte d’appello che, essendo stato l’atto d’impugnazione formulato solo con
riferimento al trattamento sanzionatorio, le doglianze siano state genericamente espresse nel
senso che le pur concesse attenuanti generiche sarebbero state immotivatamente ritenute
equivalenti piuttosto che prevalenti sulle aggravanti già contestate. Secondo i giudici di
secondo grado, a fronte di un puntuale l ampi° quadro probatorio e di una ricostruzione
completa ed esauriente con la quale si dà sufficientemente ragione del motivo per cui le
attenuanti generiche sono state ritenute semplicemente equivalenti, la difesa dell’imputato si è
limitata a richiedere un più benevolo trattamento sanzionatorio.
2. Ricorre per cassazione personalmente il Quaglio e deduce violazione di legge, atteso
che le laconiche argomentazioni della corte d’appello non possono essere condivise. Invero
risulta incontestabilmente che, con l’atto d’appellq, si era chiesta una ulteriore diminuzione di
pena, ritenutck eccessiva e superiore al minimoMt%le. Tale richiesta è stata adeguatamente
motivata e sorretta da idonee deduzioni logico-giuridiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità e per la sua manifesta infondatezza.
Invero il ricorrente si limita a ricordare di aver impugnato con l’atto d’appello la sentenza di
primo grado, chiedendo un più mite trattamento sanzionatorio, per il solo fatto che era stata
applicata una pena superiore al minimo edittale. Invero, i motivi di doglianza devono essere
non solo espress
nche argomentati, cosa che il ricorrente riconoscibilmente non fa.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue condanna alle spese del grado e al
versamento di somma a favore della cassa delle ammende. Si stima equo determinare detta
somma in euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di
procedimento e al versamento della somma di € 1000 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, In data 18 aprile 2013.-

RITENUTO IN FATTO

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