Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23786 del 18/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23786 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CESCHELLI PIETRO N. IL 07/01/1953
avverso la sentenza n. 278/2010 CORTE APPELLO di TRENTO, del
15/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la part
Uditi difenso vv.

ile, l’Avv

Data Udienza: 18/04/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Sante Spinaci,
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato De Vecchi, il quale chiede
raccoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Ceschelli Pietro è stato condannato dal tribunale di Trento per reati

qualità di amministratore di fatto della Red Motors Sri, nonché per il
reato di associazione a delinquere al fine di commettere i predetti reati
fiscali.
2.

La Corte d’appello di Trento, in parziale riforma della sentenza di

primo grado, ha dichiarato l’imputato responsabile anche dei reati
fallimentari di cui ai numeri 1 (causazione dolosa del fallimento della C.F.
srl) e 2 (bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione delle
somme di denaro corrisposte a titolo di Iva dagli acquirenti delle vetture
cedute dalla C.F. srl) dell’imputazione; ritenuta la continuazione con i
reati per i quali egli era stato condannato in primo grado, ha
rideterminato la pena in anni tre e mesi sei di reclusione.
3.

L’imputato, all’esito del giudizio di appello, risulta dunque

responsabile dei reati di cui ai capi 1,2,8,9 e 10.
4.

Ciò premesso, Ceschelli Pietro propone ricorso per cassazione

contro la sentenza della Corte d’appello di Trento per i seguenti motivi:
a. con riferimento ai capi di imputazione 8, 9 e 10, deduce
inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 192 e 197
bis del codice di procedura penale nella valutazione del quadro
probatorio indiziario e in particolare nella valutazione delle
deposizioni dei testi Pirro e Cattapan e della telefonata 13
giugno 2007. Mancanza, manifesta illogicità e
contraddittorietà della motivazione per non avere la Corte
adeguatamente e logicamente motivato in ordine al
raggiungimento della prova sulla penale responsabilità
dell’imputato, in particolare in relazione al suo ruolo in Red
Motors Sri ed al modus operandi di tale società.
b. In relazione ai capi di imputazione 8 e 9, inosservanza ed
erronea applicazione dell’articolo otto e dell’articolo nove del

fiscali (articolo 8 del decreto legislativo 74-2000) connessi alla sua

decreto legislativo 74-2000 in rapporto all’insussistenza
dell’intersoggettività richiesta per la sussistenza dei reati de
quibus. Inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 192
cod. proc. pen. in relazione alla prova del dolo specifico del
reato di cui al predetto articolo otto, nonché mancanza,
manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione per
non avere la Corte adeguatamente motivato in ordine alla
prova del dolo specifico del reato fiscale. Osserva il ricorrente

specifico, espresso dal fine di favorire l’evasione fiscale di
soggetti terzi rispetto all’agente, tale elemento soggettivo
doveva essere oggetto di prova. Si contesta poi l’esistenza di
una intersoggettività, poiché nella prospettazione accusatoria
le fatture asseritamente inesistenti sarebbero state emesse
dal Ceschelli per consentire a lui medesimo di evadere le
imposte sui redditi.
c. In relazione ai capi 1 e 2 (reati fallimentari collegati alla
società C.F. srl), inosservanza od erronea applicazione degli
articoli 223 e 216 della legge fallimentare in relazione alla
qualificazione del Ceschelli come amministratore di fatto o
concorrente esterno di C.F. srl. Inosservanza od erronea
applicazione dell’articolo 192 cod. proc. pen. in funzione della
prova della qualifica del Ceschelli. Mancanza, contraddittorietà
o manifesta illogicità della motivazione sul punto precedente.
Inosservanza od erronea applicazione degli articoli 192 e 197bis nella valutazione del quadro probatorio-indiziario ed in
particolare nella valutazione delle deposizioni della teste
Cattuzzo e del teste Cattapan. Secondo il ricorrente la
valutazione del quadro indiziarlo espresso dalle risultanze
processuali era assolutamente incompleta e parziale, priva di
un adeguato supporto motivazionale che fornisca una logica e
coerente spiegazione dei criteri e degli elementi che hanno
portato a qualificare gli indizi come precisi, gravi e
concordanti. Quanto alla valutazione dei testi, si censura la
motivazione laddove ritiene attendibile Cattuzzo e
inattendibile Cattapan, senza spiegarne le ragioni (cfr. pagg.
21-22). Si contesta, poi, che gli indici da cui la Corte ha
ritenuto di desumere il ruolo operativo del Ceschelli siano
univoci e compatibili con il contratto di consulenza già
2

che essendo il reato contestato caratterizzato dal dolo

richiamato. Ritiene pertanto e conclusivamente il ricorrente
che non vi siano elementi per ritenere provata la qualità di
amministratore di fatto di CE srl del Ceschelli.
d. In relazione al capo di imputazione n.10, si contesta
l’inosservanza e la erronea applicazione dell’articolo 416 del
codice penale, nonché mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione.

codice penale e mancanza di motivazione in ordine alla
quantificazione della pena e degli aumenti per la
continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. I primi due motivi di ricorso pur denunciando formalmente violazioni
di legge e vizi della motivazione, costituiscono, con tutta evidenza,
reiterazione delle difese di merito ampiamente e compiutamente
disattese dai Giudici di appello, oltre che censure in punto di fatto
della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione
degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a
giustificare la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere
discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è
insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso in
esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logicogiuridici.
3. Analoghe devono essere le considerazioni con riferimento al terzo
motivo di ricorso; il motivo, articolato in molteplici censure, si risolve
in una critica in punto di fatto della sentenza impugnata, con la quale
si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze
processuali. Attività riservata al giudice di merito e non consentita in
questa sede di legittimità. Infatti, con apprezzamento di fatto
adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile
in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto di desumere da
plurimi elementi fattuali (elencati alle pagine 15 e 16) che il Ceschelli
svolgesse all’interno della società una ruolo gestorio attivo, quale
amministratore di fatto. Orbene, a fronte di tale esauriente e logica
3

e. Inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 133 del

t

disamina, il Ceschelli ritiene non significativa la valenza dimostrativa
di tali elementi fattuali, così opponendo una loro diversa valutazione
su cui saggiare la ragionevolezza delle conclusioni raggiunte nella
sentenza. Si tratta, allora, di una censura di merito che non è
proponibile in questa sede.
4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile a cagione della sua
estrema genericità.

manifesta infondatezza; si deve premettere che ai fini della
valutazione della congruità della motivazione del provvedimento
impugnato deve farsi riferimento alle sentenze di primo e secondo
grado (le quali si integrano a vicenda, confluendo in un risultato
organico ed inscindibile; cfr. sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997,
Ambrosino; conff. Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti; Sez. 6,
n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano; sez. 2, n. 19947 del 15 maggio
2008). Ciò premesso, nella sentenza di primo grado si rinviene una
motivazione specifica sul calcolo pena. È pertanto ricavabile che
l’aumento per il capi 1 e 2, che sono stati ritenuti solo in appello, è
stato di mesi 10 e, in mancanza di diversa indicazione, deve ritenersi
implicitamente operato un aumento in eguale misura per i due reati
(5 mesi ciascuno).
6. Consegue a quanto esposto che il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile; alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge
(art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità
determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n.
35443 del 06/07/2007 – dep. 24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al
versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che
si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/04/2013

5. Anche il quinto motivo, infine, deve ritenersi inammissibile per

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