Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23782 del 11/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 23782 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Urso Massimo, nato a Gallarate il 29/06/1971

avverso la sentenza del 12/10/2012 della Corte d’Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Lorenzo Di Gaetano, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza •4431 Tribunale di
Busto Arsizio del 09/10/2008, con la quale Massimo Urso veniva ritenuto
responsabile del reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. commesso il 24/08/2005
1

Data Udienza: 11/04/2013

presso il bar Prince of Wales Pub di Femo in concorso con Nicola Ciancia
strappando dalle mani del gestore del locale Alfio Letizia la somma di C. 145, dal
quest’ultimo estratta dalla macchina cambiadenaro di un apparecchio da

videopoker, e consegnandola al Ciancia.
L’imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sull’affermazione di responsabilità, il ricorrente deduce violazione di legge
e mancanza o illogicità della motivazione in ordine ai rilievi della difesa sulla
sussistenza della condotta di furto con strappo, del fine di profitto e in ogni caso

2. Sul diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., il ricorrente
deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione nel riferimento del
valore della somma sottratta al solo incasso giornaliero dell’apparecchio da

videopoker.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso relativi all’affermazione di responsabilità dell’imputato
sono inammissibili.
La censura di carenza motivazionale in ordine ad asserite contraddizioni
delle dichiarazioni della persona offesa è generica laddove la sentenza impugnata
richiamava quella di primo grado sulla coerenza di dette dichiarazioni nel riferire
della circostanza dell’essere stato il denaro sottratto dalle mani del Letizia ad
opera dell’imputato. Manifestamente infondata è poi la doglianza
sull’insussistenza del fine di profitto, ravvisabile anche nella sottrazione della
cosa al fine di consegnarla ad un terzo (Sez. 4, n. 6923 del• 03/04/1989,
Finanzieri, Rv. 181295).

2.

Sono altresì inammissibili i motivi di ricorso relativi al diniego

dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen..
La censura sull’omessa valutazione dell’entità della somma sottratta in
relazione al complesso dell’attività del locale della persona offesa è invero
manifestamente infondata laddove la sussistenza dell’attenuante deve essere
parametrata in primo luogo sull’oggettiva consistenza del danno, nella specie
dettagliatamente motivata con il costituire la stessa la totalità dell’incasso
giornaliero della macchia da

videopoker,

ricorrendosi al raffronto con le

condizioni economiche del soggetto passivo solo al fine escludere la tenuità di un
fatto oggettivamente lieve (Sez. 5, n. 20729 del 24/03/2010, Di Munno, Rv.
247475).
2

del dolo.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 11/04/2013

Depositata in Cancelleria

P. Q. M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA