Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23781 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23781 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Stomeo Corrado, nato a Lecce il 21/06/1966

avverso la sentenza dell’08/05/2012 del Tribunale di Lecce

visti gli atti, Il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Fabio Zeppola, che ha concluso per raccoglimento del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza ciej, Giudice di
pace di Lecce del 27/05/2011, con la quale Corrado Stomeo veniva ritenuto
responsabile del reato continuato di cui agli art -t. 581, 594 e 612 cod. pen.,
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Data Udienza: 11/04/2013

commesso in Melendugno il 24/08/2004 in danno di Tommaso Cuna e Omar
Cuna, e condannato alla pena di C. 300 di multa, oltre al risarcimento dei danni
in favore delle parti civili.
L’imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sull’affermazione di responsabilità, il ricorrente deduce violazione di legge
ed illogicità della motivazione nella verifica dell’attendibilità delle persone offese,
e nella qualificazione come marginali di viceversa rilevanti contraddizioni emerse
fra le dichiarazioni di Tommaso Cuna e quelle dei testimoni Petrachi e Toschi.

deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione nell’esclusione
del carattere di fatto ingiusto nell’aver i Cuna tollerato presso il loro ristorante la
presenza di alcuni giovani, cosiddetti punkabbestia, con i loro cani, a seguito di
una valutazione erroneamente limitata ai rapporti con la clientela del locale e
non alla violazione delle regole di convivenza nei confronti del vicinato.
3. Sull’estinzione dei reati per prescrizione, il ricorrente deduce violazione di
legge nella mancata declaratoria della causa estintiva, osservando che in
relazione a rinvii del dibattimento congiuntamente richiesti dalle parti in primo
grado non risultava essere stata espressamente dichiarata dal Giudice di pace la
sospensione dei termine prescrizionale.
4. Sulla condanna al risarcimento dei danni, il ricorrente deduce violazione
di legge nella mancata esplicitazione del relativo fondamento in presenza di
un’incerta ricostruzione dei fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato
è infondato.
Il Tribunale esaminava infatti le denunciate contraddizioni nelle dichiarazioni
della parte offesa e dei testi Petrachi e Toschi, e concludeva coerentemente per
la compatibilità di tali incongruenze con la confusione nei ricordi e, comunque,
per il riguardare le stesse circostanze accessorie della vicenda; sul cui nucleo
essenziale veniva invece rilevata la convergenza di dette dichiarazioni. Ed a ciò il
ricorrente oppone una mera rivisitazione delle dedotte incongruenze che, nel loro
riferirsi a profili quali la persona che veniva aggredita per prima dall’imputato, le
modalità delle percosse, la collocazione dei fatti fra l’interno e l’esterno del
ristorante dei Cuna e la menzione nella denuncia del motivo dell’aggressione,
non evidenzia manifeste illogicità nella qualificazione delle stesse come marginali

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2. Sul disconoscimento della circostanza della provocazione, il ricorrente

rispetto alla concordanza delle dichiarazioni testimoniali sull’effettivo verificarsi
dell’aggressione da parte dell’imputato.

2. Anche il motivo di ricorso relativo al disconoscimento della circostanza
della provocazione è infondato.
Posto che un fatto ingiusto idoneo a dar luogo alla fattispecie della
provocazione può essere ravvisato nella violazione delle regole di comune
convivenza (Sez. 5, n. 13570 del 13/03/2008, Stella, Rv. 239830; Sez. 5, n.
9907 del 16/12/2011 (14/03/2012), Conti, Rv. 252948), la sentenza impugnata
veniva congruamente motivata in questa prospettiva escludendo che una siffatta
violazione potesse essere individuata nell’aver i Cuna tollerato i punkabbestia
nelle vicinanze del loro ristorante. Né risulta fondata la censura del ricorrente sul
riferimento di tale giudizio agli avventori del ristorante invece che agli abitanti
della zona; il richiamo ai clienti del locale veniva infatti espresso dalla Corte
territoriale unicamente al fine di segnalare il disinteresse degli stessi
nell’adottare un comportamento di tolleranza che poteva dissuadere i predetti
dall’accedere al ristorante, rimanendo chiara l’esclusione di un contrasto di tale
comportamento con regole di convivenza di carattere generale.

3. Ancora infondato è il motivo di ricorso relativo alla dedotta estinzione dei
reati per prescrizione.
Dalla lettura dei verbali dibattimentali risultano rinvii richiesti dalla difesa dal
04/06/2009 al 07/01/2010 e dal 02/04/2010 all’01/07/2010 e motivati da
astensione degli avvocati dalle udienze dal 04/02/2010 al 18/2/2010, per un
totale di 364 giorni. Tali rinvii, anche ove richiesti congiuntamente dalle parti,
Integrano cause di sospensione del termine prescrizionale (Sez. 1, n. 7337 del
21/12/2006 (22/02/2007), Volpe, Rv. 235711; Sez. 4, n. 39606 del 28/06/2007,
Marchesini, Rv. 237877; Sez. 5, n. 14461 del 02/02/2011, Abbagnato, Rv.
249847); e tale effetto, in quanto normativamente ricollegato ai rinvii per essere
gli stessi equiparati a sospensioni del procedimento penale, non necessita di
alcun formale provvedimento dichiarativo del giudice (Sez. 5, n. 12453 del
23/02/2005, Princiotta, Rv. 231694; Sez. 6, n. 12497 dell’08/01/2010, Romano,
Rv. 246724), la cui mancanza non integra pertanto la violazione denunciata dal
ricorrente.

4. Infondato è da ultimo il motivo di ricorso relativo alla condanna al
risarcimento dei danni.
Una volta accertata la mancanza di vizi motivazionali nelle argomentazioni
che precedono sull’affermazione di responsabilità dell’imputato, il riferimento a
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quest’ultima costituiva infatti adeguata motivazione sulla sussistenza del danno
risarcibile, espressamente indicato nella sentenza impugnata come di natura
morale ed in quanto tale ritenuto congruamente quantificato.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 11/04/2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

P. Q. M.

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