Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23780 del 10/03/2014

Penale Ord. Sez. 7 Num. 23780 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 3200/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
29/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 10/03/2014

A.A. ricorre avverso la sentenza 29.1.13 della Corte di appello di Genova che ha
confermato quella in data 16.4.12 del Tribunale di Chiavari con la quale è stato condannato, per il
reato di cui a1l’art.485c.p., ritenuta la contestata recidiva, alla pena di un anno di reclusione.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere la Corte
territoriale fatto corretta applicazione dell’art.483 c.p., che punisce la falsa attestazione riferibile a

destinato a provare la verità, mentre nel caso di specie il A.A. aveva falsamente denunciato
presso i carabinieri lo smarrimento del libretto di navigazione.
Osserva la Corte che il ricorso, oltre che articolato su motivo sostanzialmente ‘nuovo’, essendo
stato prospettato con l’atto di appello che il falso sarebbe stato innocuo, è manifestamente
infondato.
La Corte genovese ha infatti richiamato le considerazioni del primo giudice, in ordine alla
configurabilità nella condotta del A.A. del reato di cui all’art.483 c.p., facendole proprie, secondo
cui scientemente l’imputato aveva reso la falsa dichiarazione di smarrimento del libretto di
navigazione, allo scopo di ottenere il duplicato del libretto identificativo dell’imbarcazione `Sea
Witch’ e precostituirsi così un titolo che gli consentisse, pur non essendone il proprietario, di
alienarla illecitamente (tramite certo P.C., soggetto appositamente nominato dal
A.A. quale suo procuratore speciale) a P.R. al prezzo di € 35.000,00 (reato di truffa
dal quale A.A. e B.B. sono stati prosciolti, esclusa la contestata aggravante ex art.61 n.7
c.p., per mancanza di querela).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

fatti che l’attestante ha il dovere giuridico di esporre veridicamente e dei quali l’atto pubblico è

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Roma, 10 marzo 2014

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