Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2378 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2378 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SCARPA OLIVIER° N. IL 17/10/1965
avverso la sentenza n. 429/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 20/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 11/12/2012

Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Scarpa Olivier° ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna
emessa dal giudice di primo grado per il reato ex art.385 cp., e ne
denuncia la nullità per violazione di legge e per mancanza o manifesta
illogicità della motivazione in riferimento alla valutazione della

Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre che

generico,

siccome

ripetitivo della censura formulata in sede di gravame, già esaminata e
respinta dalla corte di merito con motivazione ineccepibile, sotto
l’apparenza della denunzia di vizi di legittimità, pretende di
contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione della prova,
operati dal giudice di merito in coerenza con l’accusa contestata e con
le risultanze acquisite e in maniera immune da profili di manifesta
illogicità della motivazione, attraverso un improprio richiamo al
materiale probatorio, non direttamente apprezzabile in questa sede.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia

ex art.616 cpp,

di E 1.000,00.

P.

Q.

m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di

C

1.000,00 in favore della

cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 11/12/2012
Il Pre

prova, alla conferma del giudizio di colpevolezza.

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