Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2378 del 06/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2378 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARBATO GIANLUCA N. IL 26/02/1971
avverso la sentenza n. 6220/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PADOVA, del 30/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
lette/sprifite le conclusioni del PG Dott.

Q/U-

Uditi difensor Avv.;

t/Lo

Data Udienza: 06/12/2013

18161/2012
RITENUTO IN FATTO

2.Ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato che formula
due motivi di ricorso. Con il primo si duole della mancata valutazione della
condizioni per ‘applicazione dell’art. 129 cpp. Con il secondo contesta la
decisione di confisca in relazione ai beni sottoposti a sequestro diversi dallo
stupefacente, in particolare con riferimento a due telefoni cellulari,
sottolineando la mancanza di ogni motivazione al riguardo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di
ricorso è manifestamente infondato. Il c.d.
patteggiamento, disciplinato dagli artt. 444 e sgg cpp, è un istituto processuale
in base al quale il pubblico ministero e l’imputato si accordano sulla
qualificazione giuridica del fatto contestato, sulla concorrenza e valutazione
delle circostanze e sulla congruità della pena patteggiata.
Sulla base di tale accordo, il sindacato del giudice non ha la stessa ampiezza
prevista qualora si proceda al giudizio ma è limitato alla valutazione
sull’esistenza, che deve apparire evidente, di una delle cause di non punibilità
previste dall’art. 129 cpp e ad un giudizio di congruità sul trattamento
sanzionatorio.
In particolare il giudice non deve procedere all’accertamento dei fatti nella loro
effettiva consistenza, essendo da ciò esentato proprio dall’intervenuto accordo
delle parti.
Ne consegue che non sono proponibili con il ricorso per Cassazione censure che
attengono alla concreta ricostruzione dei fatti stessi, specie ove, come nella
specie, esse risultino del tutto generiche.
2.11 secondo motivo è fondato. Come è noto, in caso di definizione con il
“patteggiamento” del procedimento per il reato di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309, art. 73, T.U. stup., è possibile procedere alla confisca di quanto
sequestrato, oltre che nei casi previsti dall’art. 240 c.p., comma 2, anche nel
caso delle ipotesi di confisca facoltativa previste dal citato art. 240 c.p.,
primo comma. Ne consegue che quando gli oggetti sequestrati non siano
riconducibili con immediatezza alla condotta come contestata
nell’imputazione, permane l’obbligo del giudice del “patteggiamento” di
motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la relativa confisca (v. sez.
IV 2.5.2012 n.27935 Rv.253556). Nella specie nulla risulta dedotto in relazione
alla destinazione dei telefoni cellulari e si impone pertanto l’annullamento
2

1.Con sentenza del 30 gennaio 2013 il Tribunale di Padova, accogliendo la
richiesta di applicazione della pena ex 444 cpp presentata dall’imputato, lo ha
condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 11700,00
di multa, per detenzione illecita di stupefacenti, disponendo altresì la confisca
di quanto in sequestro.

della sentenza impugnata per nuova valutazione sul punto.

P.T.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di confisca
adottata e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Padova. Rigetta
nel resto.

Così deciso il 6.12.2013.

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