Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23779 del 11/04/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23779 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ZAZA CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Ferrarci Francesco, nato a Minervino di Lecce il 04/10/1959
avverso la sentenza del 10/04/2012 della Corte d’Appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vita
D’Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l’avv. Gianluca Minniti, che ha concluso per
l’inammissibilità o il rigetto del ricorso depositando nota spese;
udito per l’imputato l’avv. Sergio Trentani, che ha concluso per raccoglimento
del ricorso;
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Data Udienza: 11/04/2013
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice
dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Monza del 17/03/2009, con la
quale Francesco Ferrar° veniva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 216
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, commesso quale amministratore di fatto della CPA
s.r.I., dichiarata fallita in Monza 1’08/06/2005, distraendo la somma di C.
151.000, ricevuta in pagamento con assegni dalla collegata Lagare s.r.I., girando
personalmente gli assegni rimanenti, e condannato alla pena di anni uno e mesi
sei di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
L’imputato ricorrente deduce, sull’affermazione di responsabilità, mancanza
o contraddittorietà della motivazione rispetto agli elementi di prova forniti dalla
difesa in ordine alla destinazione degli assegni girati alla FD Ristrutturazioni al
pagamento di manodopera di quest’ultima presso un cantiere della Lagare, e
dell’incasso degli altri titoli al parziale reintegro di anticipazioni del Ferraro per
pagamenti di fornitori della fallita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La documentazione prodotta dalla difesa era debitamente valutata dalla
Corte territoriale, che osservava in primo luogo come la stessa provasse solo
l’esecuzione di lavori presso il cantiere della Lagare da parte di dipendenti della
FD Ristrutturazioni, circostanza dalla quale non derivava necessariamente la
destinazione degli assegni girati a quest’ultima ditta al pagamento dei lavori in
esame.
Essendo tale motivazione immune da vizi logici, la sentenza impugnata era
altrettanto coerentemente argomentata in ordine all’inattendibilità della tesi
difensiva sulla destinazione di altra parte delle somme provenienti dall’incasso
degli assegni ricevuti dalla Lagare al pagamento di crediti personali dell’imputato
verso la fallita, in quanto priva di riscontro; affermazione anch’essa priva di
manifeste illogicità rispetto ad un dato documentale che lo stesso ricorrente
indica come costituito unicamente da fotocopie di assegni emessi nei confronti di
fornitori poi non insinuatisi al fallimento.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute nel
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parte dei titoli alla collegata FD Ristrutturazioni s.r.l. ed incassando
grado dalla parte civile, che avuto riguardo alla contenuta dimensione
dell’impegno processuale si liquidano in €.1.800 oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per questo giudizio di
Così deciso in Roma il 11/04/2013
Il Consigliere estensore
Il Presidente
cassazione, liquidate in complessivi C. 1.800,00 oltre accessori come per legge.