Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23778 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23778 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Giacalone Francesco, nato a Palermo il 16/09/1956

avverso la sentenza del 03/05/2012 della Corte d’Appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di
Tortona del 25/03/2011, con la quale Francesco Glacalone veniva ritenuto
responsabile del reato di cui agli arti. 216 e 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267,
commesso quale amministratore unico dal 02/04/2003 della aiquattro s.r.I.,
dichiarata fallita in Tortona il 06/05/2005, distraendo rimanenze di magazzino

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Data Udienza: 11/04/2013

del valore di C. 26.000 non rinvenute dalla curatela, la somma di C. 46.500
corrisposta dalla Nudo s.r.l. in pagamento di merci e macchinari e la somma di C.
139.510,65 complessivamente portata da assegni tratti senza giustificazione sui
conti correnti della fallita, non tenendo le scritture contabili dalla fine dell’anno
2004 ed omettendo di chiedere il fallimento, e condannato alla pena di anni sei
di reclusione.
L’imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sull’affermazione di responsabilità, il ricorrente deduce violazione di legge

del patrimonio della fallita a seguito dell’amministrazione del Giacalone, al
deprezzamento subito dalle rimanenze, alla sussistenza dell’elemento psicologico
dei reati rispetto all’intento dell’imputato di garantire la continuità dell’impresa
ottenendo liquidità, anche con l’immissione di risorse proprie, ed alla mera
irregolarità della compilazione di libri contabili debitamente istituiti.
2. Sul diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, il
ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine alla valutazione a questi
fini degli elementi indicati al punto precedente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sull’affermazione di responsabilità dell’imputato sono
infondati.
La sentenza impugnata era congruamente motivata secondo i principi per i
quali la mancanza o l’uscita di beni o risorse finanziarie nella disponibilità della
fallita, in mancanza di giustificazione, integrano la prova del reato di bancarotta
fraudolenta (Sez. 5, n. 2876 del 10/06/1998, Vichi, Rv. 212606; Sez. 5, n. 3400
del 15/12/2004 (02/02/2005), Sabino, Rv. 231411; Sez.5, n. 7048 del
27/11/2008 (18/02/2009), Blanchini, Rv. 243295). Ed in effetti, poste le non
contestate circostanze del mancato reperimento delle rimanenze, dell’omesso
versamento sui conti della fallita delle somme corrisposte dalla acquirente Nudo,
se non per l’esiguo importo di C. 300, e dell’emissione degli assegni, la Corte
territoriale argomentava specificamente e senza incongruenze logiche
sull’inattendibilità delle giustificazioni offerte in merito dall’imputato, osservando
in particolare che l’affidamento delle rimanenze in conto vendita alla ditta
siciliana Nudo Collection non poteva ritenersi documentata dalla produzione un
non meglio definito libro di contabilità generale, dal quale risultava un credito
verso tale ditta peraltro dell’importo di soli C. 1.400; che le affermazioni
dell’imputato sulla destinazione di parte delle somme al pagamento di
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e mancanza di motivazione in ordine alla verifica di un effettivo depauperamento

dipendenti, al ripianamento di debiti ed all’acquisto di macchinari erano
generiche e contrastanti con le dichiarazioni dei dipendenti sull’aver ricevuto
occasionali pagamenti in periodi precedenti al versamento della Nudo ed
all’emissione degli assegni, con il dato documentale dell’emissione di due assegni
dell’importo di C. 10.000 in favore del commercialista Dallera e della girata dei
titoli da questi alla persona dell’imputato e con la ricezione di pagamenti dalla
Nudo per C. 12.500 in epoca addirittura successiva al fallimento; e che l’ulteriore
riferimento del Giacalone alla destinazione di altre somme al rimborso di propri

economiche della Biquattro, e non era peraltro dimostrato dal già menzionato ed
informale libro di contabilità generale, dal quale oltretutto risultavano modesti
versamenti in tempi diversi dall’emissione degli assegni. Né tale motivazione
risulta carente con riguardo agli elementi del possibile deprezzamento delle
rimanenze e della diminuzione dei credito iscritti al bilancio della fallita,
genericamente indicati dal ricorrente e comunque evidentemente irrilevanti, e
pertanto da ritenersi oggetto di implicita e coerente reiezione, rispetto
all’avvenuta sparizione di merci di magazzino, qualunque ne fosse il valore, ed
all’impossibilità di collegare alle somme sottratte la desistenza di taluni creditori.
Essendo pertanto adeguatamente motivato il depauperamento subito dalla
fallita a seguito della condotta contestata, l’elemento psicologico del reato è
compiutamente integrato dalla consapevolezza di tale depauperamento in quanto
destinazione dei beni della società diversa da quella dovuta secondo la
funzionalità dell’impresa, che priva quest’ultima di risorse e di garanzie per i
creditori (Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, Tassan Din, Rv. 211538; Sez. 5, n.
29896 dell’01/07/2002, Arienti, Rv. 222388; Sez. 5, n. 7555 del 30/01/2006, De
Rosa, Rv. 233413; Sez. 5, n. 11899 del 14/01/2010, Rizzardi, Rv. 246357); e
non è pertanto escluso dall’intento del soggetto agente di salvaguardare
l’avviamento economico dell’impresa (Sez. 5, n. 131689 del 26/01/2001,
Cardinali, Rv.218390), peraltro dedotto dal ricorrente in base al riferimento a
finanziamenti dell’imputato alla società dei quali la sentenza impugnata, come si
è detto, evidenziava la mancata documentazione.
Quanto alla contestata bancarotta fraudolenta documentale, la stessa era
correttamente ravvisata in quella che veniva accertata non come la mera
irregolarità nella compilazione dei libri contabili indicata dal ricorrente, ma come
il mancato aggiornamento del libro giornale e del libro inventari per l’intero
periodo dall’inizio dell’anno 2005 al fallimento; condotta motivatamente
qualificata ai sensi dell’art. 216 legge fall. nella sua contestualità con i fatti
distrattivi.

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finanziamenti alla società non giustificava i prelievi contestati, date le condizioni

2. Il motivo di ricorso sul diniego delle attenuanti generiche e la
determinazione della pena è inammissibile.
La censura non è invero consentita nei momento in cui, come peraltro
segnalato già nella sentenza impugnata, nessuna questione era dedotta con i
motivi di appello in ordine al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 11/04/2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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