Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23776 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23776 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE MAIO GIUSEPPE N. IL 01/03/1980
avverso la sentenza n. 796/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
22/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
che ha concluso per

Udito, per la arte civile, l’Avv
Uditi dif sor Avv.

Data Udienza: 10/04/2013

udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. G. Izzo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile
il ricorso.
RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cessazione il difensore e deduce violazione di legge sostanziale, in
quanto: a) attesa la grossolanità del falso, gli operanti furono subito in grado di rilevare che si
trovavano di fronte a un documento non autentico. Sul punto la CdA non ha esibito
motivazione alcuna, b) manca motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo e
oggettivo del reato contestato, nonostante i molteplici rilievi articolati sul punto, c) il delitto de
qua è, in ogni caso, prescritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La grossolanità del falso risulta implicitamente esclusa dalla stessa motivazione della
sentenza nella parte in cui si dà atto che gli operanti si posero in contatto con la banca dati
della Motorizzazione per accertare la autenticità del documento.
2. La sussistenza dell’elemento oggettivo del reato consiste nella conclamata falsità del
documento, non emesso dalla Autorità competente.
3. La sussistenza dell’elemento soggettivo è stata tratta dal fatto che l’imputato non
aveva mai conseguito la patente e dalla circostanza che sul falso documento erano riportate le
sue generalità e la sua fotografia. Da ciò i giudici del merito hanno logicamente dedotto che il
De Melo avesse, quantomeno, comunicato i predetti dati al falsificatore, appunto allo scopo di
consentirgli i confezionamento di un falso documento.
4. La prescrizione non è maturata in considerazione della normativa introdotta dall’art.
2 bis DL 92/2008 (c.d. pacchetto sicurezza) e delle sospensioni intervenute nel corso del
procedimento (gg. 874, di cui gg 486 in forza del predetto articolo). Il termine dunque, ad
oggi, non è ancora spirato.
5. Conclusivamente il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato alle spese del
grado e al versamento di somma a favore della Cassa ammende. Si stima equo terminare
detta somma in euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di 1000 euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso In Roma in data 10 • rile 2013.-

1. La CdA di Salerno, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di
primo grado, con la quale De Maio Giuseppe fu condannato alla pena di giustizia in quanto
riconosciuto colpevole del delitto ex artt. 477-482 cp per avere esibito alle Forze di polizia, in
occasione di un controllo, una patente di guida a lui intestata, completamente falsificata.

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