Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23774 del 10/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 23774 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHIARELLI GERLANDO N. IL 19/05/1964
avverso la sentenza n. 3/2011 TRIBUNALE di AGRIGENTO, del
19/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO

Udito, pe a parte civile, l’Avv

Data Udienza: 10/04/2013

udito il PG in persona del sost.proc.gen, dott. G. Izzo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile
il ricorso,
udito il difensore dell’imputato, avv. G. Di Giulio, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha
chiesto raccoglimento.
RITENUTO IN FATTO

2. Con il ricorso per cassazione, si deduce violazione dell’art. 192 cpp e carenze
dell’apparato motivazionale, nonché violazione dell’art. 599 cp.
° Invero Il giudice di appello non ha tenuto conto delle precise dichiarazioni dei testi Terrasi
Salvatore e Buscaglia Rosario, i quali hanno negato che il Chiarelli ebbe a insultare e aggredire
il Buscaglia Antonino; neanche ha considerato le dichiarazioni del medico, dott. Alaimo
Gerlando, il quale, visitando la presunta PO, non riscontrò alcuna alterazione patologica.
In realtà, tra Chiarelli e il querelante vi era una annosa situazione di rancore, dovuta anche al
fatto che il primo, attraverso l’interessamento dell’ex presidente della Regione Sicilia, Cuffaro,
aveva fatto ottenere un posto di lavoro al fratello di Buscaglia Antonino, Buscaglia Rosario.
Inoltre è emerso dalle dichiarazioni del predetto Rosario e del Terrasi che Buscaglia Antonino
rivolse frasi ingiuriose e provocatorie all’imputato, accusandolo di non salutare di “entrare e
uscire” dal locali per bere e di star determinando la morte della moglie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto completamente articolato in fatto e tendente a
fornire una alternativa ricostruzione dell’accaduto, ignorando del tutto quella motivatamente
fatta propria dai giudici del merito,
1,1. Inoltre la seconda censura, con la quale si afferma che l’imputato avrebbe risposto
a un atteggiamento provocatorio del Buscaglia Antonino, è In contraddizione con la prima, con
la quale si afferma che Chiarelli non ebbe né a insultare, né ad aggredire fisicamente il
predetto Buscaglia.
2, La sentenza di appello pone in evidenza che la versione dei fatti operata dalla PO già di per sé giudicata logica e lineare- ha trovato riscontro in quella di altre persone presenti
ai fatti (Lampasona Calogera e Buscaglia Angelo) e, principalmente, nel referto ospedaliero
redatto il giorno stesso dei fatti e nelle dichiarazioni del medico in servizio al pronto soccorso
dell’ospedale cittadino, presso il quale Buscaglia Antonino si portò per essere medicato.
2.1. Al proposito, è appena Il caso di rilevare che, con pertinacia, evidente frutto della
disattenta lettura della motivazione della sentenza che pure ha impugnato, il ricorrente
continua a confondere le dichiarazioni del predetto sanitario con quelle del dott. Alaimo, che, in
data diversa, ebbe a impiantare alla PO un apparecchio misuratore dei battiti cardiaci. Tale
secondo sanitario, ovviamente, nulla sapeva dei fatti per i quali è processo.
2.2. Per quel che attiene alle dichiarazioni dei testi Terrasi e Buscaglia Rosario, il
tribunale ha chiarito la ragione per la quale le ritiene non attendibili. Esse invero contrastano,
non solo con quanto riferito dalla PO, dalla Lampasona e dal Buscaglia Angelo, ma, ciò che più
rileva, sono incompatibili con il referto ospedaliero.
3, Quanto alla invocata provocazione, deve rilevarsi che, ancora una volta, il ricorrente
introduce una diversa (rispetto a quella che leggesi in sentenza) sequenza fattuale e, solo sulla
base di essa, assume che il Buscaglia abbia -a sua volta- insultato il Chiarelli e lo abbia
accusato di tenere un comportamento che avrebbe provocato la morte della moglie.

1. Il tribunale di Agrigento, in funzione di giudice di appello, ha confermato la pronunzia
di primo grado con la quale Chiarelli Gerlando fu condannato alla pena di giustizia, oltre
risarcimento danni in favore della PC, Buscaglia Antonino, perché riconosciuto colpevole dei
delitti di ingiuria e lesioni personali volontarie (riconosciute le attenuanti generiche e ritenuta la
continuazione).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue condanna del ricorrente alle spese e al
versamento di somma alla Cassa delle ammende. Si stima equo determinare detta somma in
euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di 1000 euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 1, 1. rito 2013.-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA