Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23773 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23773 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TALENTO FRANCESCO N. IL 28/10/1969
avverso la sentenza n. 7017/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO

Udito, per 1 parte civile, l’Avv

Data Udienza: 10/04/2013

udito il PG in persona del sost.proc. gen. dott. G. Izzo, il quale ha concluso chiedendo
rigettarsi il ricorso,

1. La CdA di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, decidendo in sede di
rinvio dopo annullamento (con sentenza 7.4.2010) da parte della prima sezione
penale di questa Corte, ha confermato, tra l’altro, la pronunzia di primo grado con la
quale Talento Francesco era stato condannato alla pena di giustizia, in quanto
riconosciuto colpevole -(in concorso con Talento Franco e Cristillo Antonio), escluse le
circostanze aggravanti ex artt. 61 n. 1 e 577 n. 3 cp, riconosciute le circostanze
attenuanti di cui all’art. 62 nn. 2 e 6 cp, ritenuta la continuazione e applicata la
diminuente del rito abbreviato- dei reati di tentato omicidio in danno di D’Errico
Donato, lesioni aggravate in danno di Minaoumi Mustafà, detenzione e porto illegali di
fucile da caccia, spari in luogo pubblico, porto di bastone atto a offendere.
2. è rimasto accertato, in punto di fatto, che il ferimento del D’Errico e del
Minaoumi (oltre alle percosse inferte con una mazza da baseball a tale Abbate
Prisco), si verificò in S.M. Capua Vetere, in data 12.1.2009, all’esterno di un bar,
quale reazione ad uno schiaffo che, circa un quarto d’ora prima, il D’Errico aveva dato
a un giovane che, insieme con altri suoi due compagni, stava intenzionalmente
disturbando una partita a carte che si stava svolgendo nel predetto esercizio.
3. La sentenza di primo grado e la prima sentenza di appello avevano
identificato in Talento Franco e in Cristillo gli esecutori materiali della “spedizione
punitiva” e in Talento Francesco la persona che, essendo stata schiaffeggiata dal
D’Errico, aveva istigato gli altri due alla azione e, probabilmente, aveva preso anche
parte alla impresa ritorsiva, con compiti di “appoggio logistico”.
4. La prima sezione di questa Corte di legittimità, come premesso, ha annullato
la sentenza di appello nei confronti del solo Talento Francesco, Tenendo illogica e
manchevole la motivazione in base alla quale era stata affermabla partecipazione
(anche solo morale) del predetto alla azione criminosa in danno di D’Errico e degli
altri, semplicemente in ragione del fatto che proprio contro questo imputato si era
rivolta la azione aggressiva del D’Errico.
5. Il giudice di rinvio, riesaminati gli atti, è giunto alla conclusione che anche
Talento Francesco aveva partecipato alla fase esecutiva della “spedizione punitiva” e,
sulla base di tale nuova ricostruzione dell’accaduto, ha confermato la pronunzia di
condanna (anche) a carico del predetto.
6. Ricorre per cassazione il difensore di Talento Francesco e deduce manifesta
illogicità di motivazione e travisamento dei fatti, atteso che le due precedenti sentenze
di merito hanno escluso la presenza fisica del Talento sul luogo della sparatoria,
ipotizzando il mero concorso morale del predetto. La Corte di rinvio, viceversa, ha
sovvertito il quadro probatorio, ipotizzando la presenza In loco, non di due, ma di tre
aggressori, operando una ricostruzione dei fatti in macroscopico contrasto con la
realtà, giungendo, in pratica i ad affermare, che, sul posto fossero presenti due giovani
armati di bastone (eyf non uno solo) e uno armato di fucile. Tuttavia, le prove raccolte
nel corso del procedimento hanno consentito con certezza di affermare che gli
aggressori furono due e non tre. A due persone fanno riferimento i gestori del bar
(Ventriglia Michele e Di Stasio Matilde), mentre il riferimento alla zoppia di uno degli
aggressori è evidentemente il frutto di una sovrapposizione di ricordi dei due episodi,

RITENUTO IN FATTO

succedutisi a breve distanza di tempo (lo schiaffo dato dal D’Errico e la successiva
sparatoria). Da ciò, il travisamento della prova.
6.2. Con subordinata censura, il difensore si duole del mancato riconoscimento
delle attenuanti generiche, di cui Talento Francesco sarebbe comunque meritevole, in
quanto vittima, in un primo tempo, della azione violenta posta in essere dal D’Errico.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Evidentemente la sentenza del giudice di rinvio non è stata letta con la
dovuta attenzione: di qui la natura aspecifica delle censure rivolte alla stessa.
3. Va innanzitutto ricordato che il giudice di rinvio ha esattamente gli stessi
poteri del giudice la cui sentenza è stata annullata, con l’unico limite di osservare il
principio di diritto reso palese dal dictum della sentenza del giudice di legittimità; per
meglio dire: se l’annullamento è stato pronunziato per violazione di legge, il giudice è
vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei
fatti come accertati nel provvedimento impugnato; se, viceversa, l’annullamento è
pronunziato per carenze dell’apparato motivazionale, può certamente procedersi a un
nuovo esame del compendio probatorio, consistendo, in questo caso, il limite nel non
ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (ASN 201207882-RV
252333).
E certo tale critica non può esser mossa alla “nuova” sentenza della CdA napoletana,
che ha coerentemente rivisitato l’intero compare\dio probatorio emerso nel corso di
causa.
4. Invero, il secondo giudice di appello (la prima sezione della CdA di Napoli),
riesaminando gli atti, ha rilevato: a) che Talento Francesco è claudicante per le ragioni
illustrate in sentenza a foL,9, b) che Ventriglia apprese dagli astanti che da un ) auto
fermatasi nei pressi del suo bar, dopo l’episodio dello schiaffo, erano smontate tre
persone, c) che Di Stasi° vide due persone entrare nel bar, una delle quali zoppicava
visibilmente; costui era armato di bastone, d) che Ventriglia e Di Stasio -i quali hanno
eseguito individuazioni fotografiche- hanno escluso che il giovane armato di bastone
che fece irruzione nel bar fosse Talento Franco (fol.9); la Di Stasi° lo ha indicato
(previa individuazione fotografica, appunto) in Talento Francesco (fol. 7, ultimi righi),
e) che Capobianco Francesco ha indicato nel ricorrente (riconoscendolo a seguito di
individuazione personale: cfr. fol. 8) Talento Francesco, come il giovane zoppicante
che, armato di bastone, entrò nel bar “come se stesse cercando qualcuno”.
4.1. Sulla base di tali incontroverse emergenze procedimentali, la Corte di rinvio
ha formulato il suo giudizio, chiarendo anche le ragioni per le quali è certamente
plausibile che la PO non si sia resa conto della presenza di tre (piuttosto che di due)
aggressori (cfr. fol. 8, quinto capoverso).
5. Tale essendo la struttura motivazionale della sentenza oggi impugnata, è di
tutta evidenza che le censure che su di essa si appuntano non tengono alcun conto del
percorso logico che, con riconoscibile coerenza, si snoda sotto gli occhi di un non
distratto lettore.
6. Quanto al trattamento sanzionatorio e in particolare al diniego delle
attenuanti generiche, premesso che lo stato di incensuratezza non è, per dettato

1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Il
ricorrente va condannato alle spese del grado e al versamento di somma in favore
della Cassa ammende. Si stima equo determinare detta somma in € 1000.

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 10 a

le 2013.

normativo, elemento che, di per sé, possa essere causa del predetto beneficio, va
evidenziato come il giudice di rinvio, da un lato, ha sottolineato la indubbia gravità dei
fatti, dall’altro, la negativa condotta processuale dell’imputato.
6.1. In particolare è stato evidenziato: a) il comportamento provocatorio dei tre
giovani nel bar che, senza ragione alcuna, disturbarono gli avventori, b) la
sproporzionata reazione allo schiaffo, sfociata, come si è detto, in una vera e propria
“spedizione punitiva”, portata a esecuzione da tre persone armate e con l’uso,
oltretutto, di un’arma alterata, quale è un fucile a canne mozze, c) l’accanimento
nell’inseguire la vittima e, in fine, d) le stesse modalità dell’azione, compiuta in pieno
giorno e a viso scoperto.
Da tutte tali circostanze la CdA deduce, certo non illogicamente, la elevata capacità
delinquenziale del ricorrente e dei suoi complici, nei cui confronti è apparsa
inipotizzabile una risposta repressiva più blanda di quella effettivamente applicata.

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