Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23771 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23771 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANTOPRETE ANDREA MILO N. IL 01/12/1963
avverso la sentenza n. 1578/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pailla 044
che ha concluso per ) ;
MMMLLf

d4,1

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/04/2013

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 3 luglio 2012, ha
confermato la sentenza del Tribunale di Rieti del 22 giugno 2010 con la quale
Santoprete Andrea Milo era stato condannato per il delitto di concorso in furto

materiale elettronico).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del proprio difensore lamentando:
a) una contraddittorietà della motivazione e una violazione di legge in
merito all’affermazione della penale responsabilità;
b) una motivazione illogica e una violazione di legge in merito al rigetto
della eccezione di nullità, già sollevata in prime cure, circa la violazione del
principio di correlazione tra imputazione e sentenza di cui all’articolo 521
cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è da rigettare.
2. In primo luogo, perché nel ricorso avanti questa Corte si prospettano le
medesime questioni che hanno formato oggetto del giudizio di appello e sulle
quali è stata data concreta e logica risposta.
3. Inoltre, con riferimento al primo motivo, le censure, pur concretandosi
formalmente in denunce di legittimità tendono ad ottenere un riesame dei fatti,
al fine d’una ricostruzione alternativa degli stessi rispetto a quella correttamente
prescelta dal Giudice di merito, sfuggono al controllo in sede di legittimità.
Quando, poi, ci si trovi dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e cioè
a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di
condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento può essere
rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e),
solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che
l’argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta
introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di
secondo grado (v. Cass. Sez. IV 10 febbraio 2009 n. 20395).
Nella specie è stato esaminato il medesimo materiale probatorio e il
Giudice dell’impugnazione è pervenuto alle medesime conclusioni di quello di
prime cure.
1

aggravato (8 rotoli di etichette biadesive di codici a barre da apporre su

4. Quanto al secondo motivo, non v’è stata, come già correttamente
affermato dal Giudice del merito, alcuna violazione dell’articolo 521
cod.proc.pen., posto che la condotta ascritta al ricorrente è stata precisata nella
sua materialità con riferimento al concorso con la condotta delittuosa degli altri
correi, senza che si sia verificata alcuna difformità tra quanto previsto nel capo
d’imputazione e quanto realmente emerso dall’istruttoria dibattimentale (nel
verbale di sequestro del 22 novembre 2005, cui fa riferimento il capo
etichette di codici a barre da apporre sulla componentistica elettronica vera e
propria); pieno ossequio, pertanto, al più recente indirizzo emerso in sede di
legittimità, secondo il quale la pretesa violazione dell’articolo 521 del codice di
procedura si verifica solo in ipotesi di trasformazione radicale della contestazione
nei suoi elementi essenziali del fatto (v. Cass. Sez. Un. 15 luglio 2010 n. 36551).
D’altra parte, il ricorrente si è ben difeso nel merito, con ciò dimostrando
di aver ben compreso le imputazioni ascritte.
5. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.T.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5/4/2013.

d’imputazione, si parla di pezzi di materiale elettronico e anche dei rotoli di

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