Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2377 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2377 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DEGOGLIU VINCENZO N. IL 30/08/1972
avverso la sentenza n. 464/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 23/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 11/12/2012

Fatto e diritto

11 collegio osserva che il ricorso appare inammissibile, per difetto di specificità del
motivo, atteso che la censura è formulata in modo solo enunciativo e stereotipato,
senza alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata, con
la quale non si confronta.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/12/2012

Degogliu Vincenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata,
che, in parziale riforma della sentenza di condanna del giudice di primo grado per i
reati ex artt.337 cp (capo b)-4 R.D.773/1931 (capo e) ha dichiarato n.d.p. per il capo
c) perché estinto per prescrizione e rideretminato la pena per il residuo reato come da
dispositivo, e lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla
ricostruzione del fatto e all’affermazione della colpevolezza e al mancato
riconoscimento della scriminante dell’atto arbitrario.

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