Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23764 del 21/03/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23764 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PASTORE GIOVAN BATTISTA N. IL 18/04/1932
avverso la sentenza n. 2/2007 TRIBUNALE di LATINA, del
08/02/2008
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. l 14i Autittx,
che ha concluso per r 40414

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 21/03/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Latina, con sentenza de11 18 febbraio 2008, contenente il
solo dispositivo e non anche la motivazione a cagione del decesso del giudicante,
ha rigettato l’appello proposto da Pastore Giovan Battista avverso la sentenza del

ingiurie in danno di Giordani Rosita.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del proprio difensore, lamentando:
a) una violazione di legge processuale per la nullità di una decisione
emessa senza alcuna motivazione;
b) una illogicità della motivazione sul punto della affermazione della
penale responsabilità in carenza di offensività delle frasi pronunciate, sulla
mancata considerazione della esimente della provocazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve procedersi, quanto agli effetti penali, all’annullamento senza
rinvio dell’impugnata sentenza per essere il reato ascritto estinto per intervenuta
prescrizione.
2. Non sussistono, invero, gli estremi per il proscioglimento nel merito
ma, d’altro canto, le censure non appaiono manifestamente infondate, stante
l’evidente nullità dell’impugnata sentenza, materialmente carente di motivazione
per la morte del decidente, così come affermato dalle Sezioni Unite di questa
Corte con la sentenza 27 novembre 2008 n. 3287, onde deve farsi luogo
all’applicazione della causa estintiva della prescrizione del reato.
Applicando, invero, i termini di cui agli articoli 157 e 161 cod.pen. deve
affermarsi la prescrizione, intervenuta dopo la decisione di secondo grado, del
reato ascritto all’imputato e alla data del 2 aprile 2011 (reato commesso il 2
ottobre 2003 con prescrizione di anni sette e mesi sei non risultando cause di
sospensione) con il conseguenziale annullamento senza rinvio dell’impugnata
decisione.

1

Giudice di pace di Latina del 29 giugno 2006 che lo condannava per il delitto di

3. Quanto agli effetti civili, di converso, la sentenza impugnata deve
annullarsi con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello,
difettando completamente, per quanto dianzi espresso, motivazione alcuna.

La Corte, annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata per
essere il reato estinto per prescrizione; annulla detta sentenza agli effetti civili
con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 21/3/2013.

P.T.M.

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