Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23763 del 21/03/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23763 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARBONARO VINCENZO N. IL 16/09/1941
avverso la sentenza n. 349/2010 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 19/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale persona del Dott.
che ha concluso per i I 40,444,
44,4
4.440 ituk

et”, r4 4•-4

Udito, per la parte civile, l’Avv
UditddifensortAvv. 111,414 1319,41:

Data Udienza: 21/03/2013

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza del 19 aprile 2012,
ha confermato la sentenza, emessa a seguito di rito abbreviato, del GIP presso il
Tribunale di Campobasso dell’Il marzo 2010 che aveva condannato, per quanto

falsa attestazione al P.R.A. di smarrimento del certificato di proprietà di
un’autovettura (articolo 483 cod.pen.) e per falso per induzione in merito
all’autenticazione di una firma circa l’identità del venditore della suddetta
autovettura (articoli 476 e 482 cod.pen.).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
personalmente, lamentando:
a) una motivazione illogica in merito alla dichiarazione d’inammissibilità
dell’eccezione d’incompetenza territoriale del Tribunale di prime cure, a cagione
della richiesta di rito abbreviato;
b)

una motivazione illogica in merito all’affermazione della penale

responsabilità in difetto di riscontri;
c) l’eccessività della pena inflitta e la mancata applicazione dell’indulto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere gli
ascritti reati (capi A e C dell’imputazione) estinti per intervenuta prescrizione.
2. Non sussistono, invero, gli estremi per il proscioglimento nel merito
ma, d’altro canto, le censure non appaiono manifestamente infondate onde deve
farsi luogo all’applicazione della causa estintiva della prescrizione del reato.
Il termine prescrizionale applicabile, ai sensi degli articoli 157 e 161
cod.pen., appare essere di anni sette e mesi sei, a cui devono aggiungersi mesi
due e giorni ventitre di sospensione per rinvii delle udienze richiesti dalla difesa
dell’imputato.
Tutti i fatti, commessi nell’anno 2004, risultano, pertanto, prescritti dopo
la sentenza di secondo grado (19 novembre 2004 per il capo A e 17 dicembre
2004 per i capo C, più anni sette mesi otto e giorni ventitre di prescrizione
compresa la indicata sospensione) all’il agosto 2012 e al 9 settembre 2012.

d’interesse del presente giudizio, Carbonaro Vincenzo per il delitto continuato di

P.T.S.
La Corte, annulla la sentenza impugnata senza rinvio con riguardo ai reati
per cui è intervenuta condanna per essere i medesimi estinti per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 21/3/2013.

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