Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23760 del 15/03/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23760 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

SARANITI Andrea, nato a Catania il 18/09/1974

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania del 22/06/2012.

Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
sentita la relazione del Consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO.
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Aniello Roberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 15/03/2013

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Catania confermava
la sentenza del 22/06/2009 con la quale il Tribunale di quella stessa città aveva
dichiarato Andrea Saraniti colpevole dei reati di falso in scrittura privata, ai sensi
degli artt. 81 cpv., 477, 482, 61 nn. 2 e 7 cod. pen., e di truffa, ai sensi degli artt.
81 cpv., 640 e 61 n. 7 cod. pen.; e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena di
anni uno e mesi sei di reclusione, oltre consequenziali statuizioni.

Costanzo Piccinino, ha proposto ricorso per cassazione, affidato le ragioni di censura
indicate in parte motiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con unico motivo d’impugnazione parte ricorrente eccepisce la nullità del
provvedimento impugnato, ai sensi dell’art.606 lett. e) cod. proc. pen., per
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione anche in riferimento ai
verbali di causa specificamente indicati. Lamenta, in particolare, che i giudici di
appello abbiano ritenuto giustificata l’affermazione di colpevolezza dell’imputato
sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta attendibile nonostante le
fondate ragioni di dubbio sulla sua capacità di intendere e di volere al punto che il
primo giudice aveva disposto consulenza specialistica in persona della stessa,
affidata al dr. Maurizio Giuseppe Arena. Tale accertamento, però, non era stato
espletato a causa della mancata presentazione della perizianda, Felicia Schilirò,
benché ripetutamente invitata a sottoporsi al necessario esame. Erroneamente,
inoltre, era stata ritenuta la contraffazione degli assegni consegnati dalla stessa
Schilirò al momento della sottoscrizione della scrittura privata di vendita di esercizio
commerciale intercorsa con l’imputato, sulla base delle sole risultanze della
consulenza calligrafa disposta dal PM, oggetto di serie perplessità anche in ragione
del fatto che la stessa persona offesa aveva riconosciuto, nel corso delle indagini
preliminari, l’autenticità della sottoscrizione in calce alla scrittura privata e non
l’avesse disconosciuta neppure in sede dibattimentale.

2. Il ricorso è infondato e non merita, pertanto, accoglimento. Non è, infatti,
condivisibile il rilievo difensivo in ordine alla pretesa inidoneità dell’impianto
motivazionale della sentenza impugnata. La struttura giustificativa in esame risulta,
invero, congrua ed immune da vizi di sorta nella puntuale indicazione delle ragioni
che hanno indotto il giudice di appello a ribadire il giudizio di colpevolezza a carico
dell’imputato. Motivatamente idonee sono state, infatti, ritenute le risultanze della
consulenza grafologica in atti, che hanno accertato la contraffazione degli assegni e
della sottoscrizione della scrittura privata acquisiti al processo. Siffatto
2

2. Avverso la pronuncia anzidetta il difensore dell’imputato, avv. Giovanni

accertamento, in uno alla pacifica circostanza che fosse stato proprio l’imputato a
negoziare i titoli in questione, ha rappresentato, secondo l’argomentato
convincimento del giudice a quo, valida piattaforma probatoria a sostegno della
statuizione di colpevolezza. Non solo, ma lo stesso giudice non ha mancato di
indicare le ragioni per le quali le dichiarazioni dibattimentali della persona offesa
fossero da ritenere del tutto inattendibili, in ragione delle condizioni mentali della
stessa, che, nell’irragionevole negativa a fronte di ogni domanda, era giunta al

presentazione della querela. Non è mancato neppure il riferimento alla
testimonianza della dr.ssa Sapienza, addotta in ricorso a sostegno della pretesa
capacità della persona offesa di autodeterminarsi, posto che la relativa deposizione
è stata criticamente apprezzata in rapporto all’esito ritenuto palesemente
inattendibile dell’escussione dibattimentale della stessa Schilirò, a parte il rilievo
che la detta testimonianza aveva evidenziato anche gli aspetti di deterioramento
psichico di quest’ultima, già all’epoca manifestatosi,

3. Per quanto precede ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali
statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15/03/2013

punto di negare anche circostanze documentatamente accertate, quali la

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