Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23733 del 06/02/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23733 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRANI MIRKO N. IL 10/09/1989
avverso la sentenza n. 8326/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/02/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/02/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona d-1 Di t
che ha concluso per
i
i ri

141,91/k,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 06/02/2013

Con sentenza in data 8.2.2011 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza
emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sez.Carinola,in data 5.1.2008,con
la quale TRANI Mirko era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt.337582-585,in relazione all’art.576 n.1,61 n.2 CP.,per aver colpito un agente durante una
perquisizione personale nei suoi confronti.
Per tale reato il primo giudice aveva inflitto la pena di mesi quattro di
reclusione,previa concessione delle attenuanti generiche,ritenuta la continuazione,
con la diminuente di cui all’art.442 CPP, concedendo il beneficio della sospensione
condizionale della pena.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore,deducendo:
1-violazione di legge inerente agli artt. 43 e artt.582-583 CP.,192 CPP.
Al riguardo censurava la decisione con la quale si era ritenuta sussistente condotta
illecita in riferimento all’elemento psicologico del reato.
Rilevando che in sede di appello la difesa aveva evidenziato l’assenza di dolo nel
comportamento tenuto dall’imputato al momento del fatto,rilevando l’accidentalità
delle lesioni2-deduceva altresì carenza della motivazione,in ordine alle richieste avanzate per la
concessione delle attenuanti generiche,e per l’esclusione dell’aggravante del nesso
teleologico.
Per tali motivi chiedeva dunque l’annullamento della sentenza impugnata.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta privo di fondamento.
Invero la censura di cui al primo motivo risulta priva di fondamento ,oltre che
ripetitive di quanto dedotto in grado di appello,alla stregua della adeguata e logica
motivazione resa sul punto dalla corte territoriale,richiamando le risultanze descritte
secondo dinamica della azione riferita da un teste oculare,non smentita da altri
elementi addottMedifesa
In tal senso deve ritenersi dunque che la motivazione della sentenza rende conto della
sussistenza del dolo del delitto di lesioni,ponendosi in sintonia con i principi
enunciati da questa Corte v.Sez.I-4/7/1996,n.6773-PM in proc.Poma,e altre conformiSezVI-3.3.1990,n.3103,Lavera-Sez.V,30.4.2009,n.17985,presici-RV 205178)secondo tali pronunzie per la sussistenza del dolo nel delitto di lesioni personali,non
è necessario che la volontà dell’agente sia diretta alla produzione di conseguenze
lesive,essendo sufficiente l’intenzione di infliggere all’altrui persona una violenza
fisica; basta quindi,i1 dolo generico,che deve reputarsi sussistente-sia pure nella
forma eventualePeraltro devono ritenersi inammissibili i rilievi in fatto svolti dalla difesa tendenti alla
diversa interpretazione delle risultanze dibattimentali,essendo la sentenza di appello

RITENUTO IN FATTO

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma,deciso in data 6 febbraio 2013.
Il Consigliere relatore

Depositata in Cancelleria
Roma, iÌ .

sufficientemente motivata,onde non si configura il vizio concernente la pretesa
violazione dell’art.192 CP.,per la verifica di attendibilità della tesi accusatoria.
Deve ritenersi infine privo di fondamento il motivo inerente alla carenza di
motivazione sulla determinazione di pena,per la richiesta difensiva di esclusione della
aggravante del nesso teleologico.
Sul punto il ricorrente ripropone diversa interpretazione delle risultanze
processuali,sofferrnandosi sulla dinamica della condotta illecita posta in essere
dall’imputato-non suscettibile in questa sede di ulteriore valutazione in presenza di
motivazione esauriente dei giudici di merito.
D’altra parte va rilevato che il giudice di appello ha reso specifica e adeguata
motivazione sulla sussistenza della aggravante di cui si tratta(ritenendo la condotta
violenta realizzata al fine di conferire maggiore efficacia a quella di resistenza
rispetto alle attività di ufficio poste in essere dagli operanti) valutando infine la
congruità della pena inflitta in primo grado,sottolineando che le attenuanti generiche
erano già state valutate come prevalenti sulle aggravanti.
Tali rilievi consentono di affermare che la motivazione sulle disposizioni concernenti
l’entità della pena è perfettamente adeguata
Conseguentemente le deduzioni della difesa ricorrente si rivelano manifestamente
infondate,oltre che inammissibili perché riferite alla valutazione di congruità della
pena riconducibile all’esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito,che ha
reso adeguata motivazione sul punto.
Va dunque pronunziato il rigetto del ricorso,ed il ricorrente va condannato,come per
legge,a1 pagamento delle spese processuali.

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