Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23731 del 06/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 23731 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHIARAMONTE GIUSEPE N. IL 17/09/1973
avverso la sentenza n. 1107/2008 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 11/01/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/02/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in per on de D s tt.
che ha concluso peri ( – •
i 4,1

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

/7

Data Udienza: 06/02/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 11.1.10,1a Corte di Appello di Caltanissetta rigettava l’appello
proposto da Chiaramonte Giuseppe avverso sentenza emessa dal Tribunale di
Enna,che-in data 25-1-2008-aveva condannato l’imputato per reati di cui agli artt. 56tre e mesi quattro di reclusione ed euro 350,00 di multa.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore deducendo:
1-la inosservanza di norme processuali,stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità.
Al riguardo evidenziava che il riconoscimento fotografico dell’imputato eseguito
dagli agenti di polizia non poteva dirsi dotato di certezza,poiché gli agenti non
avevano visto distintamente il Chiaramonte,avendo solo notato tre fuggitivi,che poi
erano usciti dall’auto che durante l’inseguimento si era ribaltata.
Peraltro rilevava che nessun elemento aveva dimostrato l’identità dei soggetti che
erano stati visti in precedenza mentre fuggivano dalla villa in cui era avvenuto il
tentativo di furto.
*In ordine al riconoscimento fotografico,considerata dalla difesa come unica prova
sulla quale si era fondato il giudizio di responsabilità,i1 ricorrente rilevava che nella
specie non erano state osservate le formalità previste dall’art. 213 CPP.
In tal senso riteneva violata la menzionata disposizione di legge.
2-Con ulteriore motivo deduceva —ex art 606 co.1 lett. E) CPP. la
mancanza,contraddittorietà,o manifesta illogicità della motivazione,in riferimento alle
richieste dell’appellante di concessione delle attenuanti generiche.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile.
In primo luogo deve osservarsi che la sentenza impugnata rende specifica e adeguata
motivazione in ordine alla legittimità della prova fornita da ricognizione

1

110-61 n.5-624 bis e 625 n.2 e 5 CP,nonché artt.624 bis-625 n.5 CP.alla pena di anni

fotografica,definitt come accertamento di fatto suscettibile di essere utilizzato dal
giudice di merito ,conformemente a giurisprudenza di legittimità.
Alla stregua della dettagliata motivazione resa dal giudice di appello il primo motivo
di impugnazione risulta meramente ripetitivo,oltre che manifestamente infondato,in
diritto,secondo i principi enunciati da questa Corte,per cui vale menzionare circa
riconoscimento fotografico di persona,che deve essere tenuto distinto dalla
ricognizione personale prevista dall’art. 213 CPP. costituisce un mezzo di prova
pienamente utilizzabile ai fini della formazione del convincimento del giudice se
adeguatamente motivato in relazione al suo contenuto intrinseco ed alle modalità di
controllo e di riscontro”Nella specie,la sentenza evidenzia altresì elementi di riscontro alla ricognizione
fotografica ,valutando in tal senso in modo esauriente il materiale probatorio,restando
del tutto ininfluente la censura inerente alla tardività del riconoscimento de quo.
Peraltro le deduzioni del ricorrente si fondano su argomentazioni in fatto,sottratte al
sindacato di legittimità-Ugualmente inammissibile risulta il secondo motivo.
A riguardo va evidenziato che dal testo del provvedimento si desume l’adeguata e
specifica motivazione resa dal giudice di appello,in relazione alla richiesta difensiva
di concessione delle attenuanti generiche,rilevandosi elementi ostativi.
Tale decisione ,riferita sia alla gravità del fatto ed ai precedenti penali che al
comportamento processuale dell’imputato,conforme ai canoni normativi indicati
dagli artt.62 bis e 133 CP., rende incensurabile la mancata concessione di tali
attenuanti,vertendo il motivo di gravame sull’esercizio del potere discrezionale del
giudice di merito,sorretto da congrua motivazione.(v.Cass.Sez.I-12.1.1990,n.112Ahmetovic-)Per tali motivi va dichiarata l’inammissibilità del ricorso,essendo l’atto di
impugnazione manifestamente infondato.

2

l’applicazione dell ‘art.213 cpp.-Sez.I-del 10.2.1995,n .1326 ,Archinito ed altro :”Il

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al
versamento della somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
PQM

processuali e della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle AmmendeRoma,deciso in data 6 febbraio 2013.

Il Consigliere relatore

Depositata in Cancelleria
Roma, 11

3’ 1_1MS. 2013

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA