Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2373 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2373 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TUMA GIANLUCA N. IL 29/07/1970
avverso la sentenza n. 8688/2004 CORTE APPELLO di ROMA, del
10/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 11/12/2012
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Tuma Gianluca ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado, che per il reato ex art.336 cp. e lamenta violazione di
legge, difetto di motivazione, travisamento del fatto in riferimento
alla valutazione della prova sotto il duplice profilo oggettivo e
delle attenuanti generiche.
Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte, della sussistenza dell’ipotesi
criminosa contestata e della sua corretta qualificazione giuridica,
enunciando analiticamente gli elementi e le circostanze di fatto
convergenti e rilevanti a tal fine e non mancando di giustificare con
idonei argomenti il diniego delle generiche, e in tal modo
correttamente interpretando e applicando i principi, più volte espressi
dalla giurisprudenza di questa Corte, di guisa che la motivazione non
appare sindacabile in questa sede, soprattutto quando il ricorrente
tende, come nel caso in esame, a sollecitare un non consentito riesame
del merito attraverso la rilettura del materiale probatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di C 1.000,00.
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soggettivo, alla conferma del giudizio di colpevolezza e al diniego
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.