Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23728 del 04/02/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23728 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TA VECCHIO ALBERTO N. IL 02/06/1962
TA VECCHIO GIULIANO N. IL 13/04/1967
avverso la sentenza n. 5230/2006 CORTE APPELLO di MILANO, del
04/02/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
o
che ha concluso per d 4-Lepel Q.5

le –

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 04/02/2013

Con sentenza 4.2.2011 la corte di appello di Milano, in riforma della sentenza 17.2.06 del tribunale
di Monza, sez. Desio, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Tavecchio Alberto e
Tavecchio Giuliano per essere il reato di violazione di domicilio, in danno di Vismara Luigi, estinto
per prescrizione; ha confermato le statuizioni civili della sentenza predetta.
Il difensore dei Tavecchio ha presentato ricorso per i seguenti motivi :
1. violazione di legge in riferimento all’art. 108 cpp : a seguito di notifica del decreto di citazione a
giudizio dinanzi alla corte di appello al difensore, che aveva rinunciato al mandato, l’udienza
10.11.10 è stata differita 4.2.2011, previa nomina,quale difensore di ufficio, dell’avv. A Roman
Tomat, che però non si è presentata, facendo pervenire documento attestante altro impegno
professionale e istanza di rinvio.
La corte ha rigettato l’istanza e ha nominato difensore di ufficio l’avv. Bordeau, presente in aula, il
quale chiedeva termine a difesa, concesso sino alle ore 11,20, in violazione del primo comma
dell’art. 108 cpp, secondo cui il termine deve essere di durata congrua, tale da consentire una reale
cognizione della causa, e quindi non inferiore a 7 giorni.
Qualora si ritenga che il difensore non abbia rilevato tale violazione, va considerata la violazione
del secondo comma del medesimo articolo, secondo cui il termine, anche con il consenso
dell’imputato del difensore, non poteva essere inferiore a 24 ore.
2. violazione di legge in riferimento alla disciplina del giudice naturale : il processo è stato
assegnato a un giudice di pace e poi ad un altro, sebbene il primo abbia continuato a svolgere le
sue funzioni nel medesimo ufficio giudiziario . Tale assegnazione è avvenuto in vigenza del r.d.
30.1.1941 n. 12, che non escludeva la nullità in caso di violazione di criteri di assegnazione,
esclusione che è esplicitamente prevista solo con la successiva modifica dell’art. 7 bis della
predetta normativa;
3. violazione di legge in riferimento all’art. 178 lett. c) cpp : agli imputati, al momento dell’avviso e
art. 415 bis cpp è stato nominato, quale difensore di ufficio, l’avv. Maurizio Bono del foro di
Monza, al quale è stato notificato il decreto di citazione a giudizio, sebbene fosse notoriamente già
patrono della parte civile; il difensore, senza effettuare alcuna attività predibattimentale e la dovuta
comunicazione agli interessati, ha fatto rilevare l’incompatibilità solo all’udienza dibattimentale;
4. vizio di motivazione : la motivazione dell’esclusione dell’ipotesi del proscioglimento degli
appellanti , ex art. 129 cpv cpp, è talmente generica da risultare inesistente, essendovi solo un
richiamo alla fondatezza delle argomentazioni contenute nella sentenza di condanna. In tal modo
non è stata affrontata la censura relativa alla discrasia tra la data e l’ora di accesso dei carabinieri
indicate in querela ( 6.1.2001) e quelle risultanti dalla nota di servizio ( 6.12.01) e non è stata
superata l’incertezza sulla data del fatto e sulla tempestività della querela presentata dal Vismara;
5. violazione di legge, in riferimento alla disciplina sulla utilizzabilità degli atti delle indagini
preliminari : la corte ha considerato utilizzabile la querela, ai fini della ricostruzione dei fatti,
sebbene la sua acquisizione è funzionale al solo accertamento della procedibilità dell’azione penale.
Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto alla prima doglianza di carattere procedimentale, va rilevato che il difensore nominato
come sostituto del titolare, non reperito o non comparso, non ha diritto alla concessione di un
termine a difesa, che invece spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall’ufficio
del precedente difensore, per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono (sez. 2,n.26298 del
5.6.07 rv 237152; id , n. 5605 del 10.1.07, rv236123).
Nel secondo motivo del ricorso, viene ripetuta una censura sul rispetto del principio del giudice
naturale, la cui infondatezza è già stata convincentemente affermata dal giudice dì appello : le
ragioni dell’assegnazione del processo ad altro giudice sono compiutamente indicate nel

FATTO E DIRITTO

Roma 4.2.2013

provvedimento del dirigente dell’ufficio , senza che sia possibile rilevare in esse lo stravolgimento
dei principi fondamentali dell’ordinamento giudiziario ( sez. 2, n. 23299 del 21.2.08, rv 241104).
Quanto alla censura concernente la violazione dell’art. 178 lett c.) cpp, parimenti la sentenza
impugnata ha posto in convincente evidenza l’assoluta assenza di violazione del diritto di difesa dei
ricorrenti , essendo rimasta totalmente ininfluente la condotta dell’originario difensore.
La pronuncia di estinzione per prescrizione del reato contestato ai Tavecchio è avvenuta
correttamente, tenuto conto della precisa ricostruzione dei fatti e la lineare valutazione —sul piano
storico e sula piano razionale- della successione dei comportamenti degli imputati e della persona
offesa, contenute nella sentenza di primo grado, richiamata dalla sentenza impugnata. Nella
motivazione della decisione del tribunale di Monza, i dati temporali sono scanditi con precise
valutazioni di fatto, assolutamente insindacabili in sede di giudizio di legittimità Nella globale
ricostruzione dei fatti ,è stata correttamente riconosciuta l’utilizzabilità delle dichiarazioni
contenute nella querela : la sanzione della inutilizzabilità di questo atto non è invocabile nel caso in
cui gli imputati abbiano richiesto di essere giudicati con rito abbreviato ,sulla base degli atti già
acquisiti nel corso delle indagini preliminari : conoscendo il contenuto della istanza punitiva,
hanno manifestato la volontà di essere giudicati anche sulla base di quanto in essa riportato (sez. 5,
n. 45665 del 9.10.2012 ). Posto che risulta l’assoluta inesistenza dei presupposti per il
proscioglimento nel merito, ex art. 129 cpv cpp, il ricorso va rigettato con condanna di ciascun
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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