Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23725 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 23725 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
L’AQUILA
nei confronti di:
BOCCI ALESSANDRO N. IL 30/08/1981
avverso la sentenza n. 1282/2011 TRIBUNALE di LANCIANO, del
29/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
lette/sì:Mite le conclusioni del PG Dott.

liditiclifemsoriker.

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Data Udienza: 07/05/2013

2

Ritenuto in fatto
Con sentenza resa in data 29.11.2012 il Tribunale di Lanciano, ha applicato ad Alessandro Bocci, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la
pena di venti giorni di arresto e di euro 700,00 di ammenda (pensa
sospesa), in relazione al reato previsto e punito dall’art. 186, comma
2, c.d.s., per esser stato còlto alla guida del proprio veicolo in stato di
ebbrezza alcolica (tasso alcolemico pari a 0,92 e 1,m g/1) in Lanciano
il 12.3.2011.

2. – Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione
il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello de L’Aquila, rilevando come il primo giudice avesse erroneamente omesso di applicare all’imputato la sanzione amministrativa della sospensione della
patente di guida, obbligatoriamente prevista dall’art. 186, comma 2,
lett. b) c.d.s..

Considerato in diritto
3. – Il ricorso è fondato.
In conformità all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa
Corte, con la sentenza applicativa di pena concordata, il giudice è tenuto a irrogare le sanzioni amministrative accessorie che dalla pena
medesima conseguano di diritto, come nel caso della sospensione
della patente, determinando la relativa misura secondo i parametri ai
quali rinvia la specifica normativa del codice della strada (Cass., Sez.
Un., n. 8488/1998, Rv. 210981/98).
Il divieto previsto dall’art. 445 c.p.p. è, infatti, limitato alle pene accessorie e alle misure di sicurezza diverse dalla confisca, sicché
con la sentenza ex art. 444 c.p.p. dev’essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, e
non rileva che nella richiesta di patteggiamento non si sia eventualmente fatta alcuna menzione di tale sanzione, in quanto questa non
può formare oggetto dell’accordo tra le parti – limitato alla pena – e
consegue di diritto alla sollecitata pronuncia (Cass., Sez. 6, n.
3427/1998, Rv. 212333; Cass., Sez. 5, n. 7487/2002, Rv. 220929).
Nel caso di specie, l’accordo sulla pena ratificato dal giudice
aveva ad oggetto il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, dal cui
rilievo consegue, secondo quanto stabilisce l’art. 186, comma 2, lett.
b), c.d.s., la sospensione della patente di guida per un tempo tra sei
mesi ed un anno.
Poiché l’applicazione in concreto dei criteri di commisurazione
dell’entità della sanzione comporta l’uso dei poteri discrezionali riservati al giudice di merito, in accoglimento del ricorso proposto dal
pubblico ministero la sentenza impugnata deve essere annullata con
rinvio, nella parte in cui non dispone l’applicazione della predetta
sanzione amministrativa.

i.

3

Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia
sul punto al Tribunale di Lanciano.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.5.2013.

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