Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23724 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 23724 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TESTA MATTEO N. IL 29/08/1984
avverso l’ordinanza n. 103/2013 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
01/02/2013

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sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
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Data Udienza: 07/05/2013

Ritenuto in fatto
– Con atto in data 19.2.2013, a mezzo del proprio difensore,
Matteo Testa ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza
emessa in data 1/7.2.2013 dal tribunale del riesame di Palermo, con
la quale è stata confermata l’ordinanza applicativa della misura della
custodia cautelare in carcere emessa, a carico del ricorrente, in data
10.1.2013, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Palermo, in relazione alla commissione dei reati di illecito spaccio,
anche in continuazione, di sostanza stupefacente, di cui all’art. 73 del
d.p.r. n. 309/90.
2. – Con l’impugnazione proposta, il ricorrente censura
l’ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione
in relazione agli artt. 273, 292, comma 2, lett. b), c.p.p., 73 d.p.r. n.
309/1990 e 111 Costituzione, sotto il profilo della genericità della contestazione, nonché in relazione al difetto della gravità indiziaria riferita a una delle imputazioni sollevate nei suoi confronti, avendo il tribunale del riesame omesso di rilevare l’insuperabile vaghezza dell’accusa contenuta nel capo di imputazione di cui al capo Y2 della rubrica
(con la conseguente lesioni di fondamentali prerogative defensionali), nonché avendo rinvenuto i gravi indizi di commissione del relativo reato nel contenuto di conversazioni telefoniche dal significato totahnente equivoco, dalle quali non era emerso alcuno specifico coinvolgiinento del Testa nella commissione della prospettata attività di
spaccio.

Considerato in diritto
3. – Il ricorso è infondato.
L’ordinanza impugnata ha correttamente ascritto al Testa la
prevedibile commissione del reato di illecito spaccio di sostanze stupefacenti (di cui al capo Y2 della rubrica) sulla base di elementi fatto
sufficientemente determinati e inequivoci, per aver circoscritto, tanto
il luogo della commissione dell’illecita attività di spaccio contestata
(Palermo), quanto l’arco di tempo (ragionevolmente contenuto in un
periodo di circa 20 giorni: dal 3 al 23 maggio del 2011) entro il quale
la stessa si sarebbe consumata, ed avendo altresì determinato l’utenza telefonica con il quale l’indagato è entrato in contatto al fine di organizzare e condurre a compimento l’attività criminosa oggetto d’indagine.
Peraltro, sotto il profilo della gravità indiziaria, vale evidenziare come il tribunale del rimarne abbia individuato i gravi indizi di
commissione del reato contestato al Testa, sulla base di una motivazione dotata di logica coerenza e linearità argomentativa, avendo il
giudice a quo riscontrato l’ipotesi accusatoria relativa all’illecita cessione di sostanze stupefacenti, in forza del contenuto delle conversazioni intercettate ed esplicitate nel provvedimento restrittivo contestato, del cui chiaro contenuto indiziante ha fornito conferma attra-

i.

verso la descrizione degli elementi di prova rinvenuti con riguardo
all’episodio di cui al capo Yi della rubrica, nonché dalle risultanze dei
servizi di osservazione, pedinamento e controllo nella specie eseguiti
e della più vasta operazione antidroga partitamente descritta nel
provvedimento impugnato; elementi dai quali risulta, con elevato
grado di probabilità, come l’indagato abbia verosimilmente assunto
un ruolo attivo e determinante nello smercio e nella diffusione di sostanze stupefacenti nell’ambito del mercato locale, assumendo un
ruolo di non trascurabile rilievo, sì da concretizzare, in termini sufficientemente univoci, il ricorso delle prospettate condotte criminose
allo stesso ascritte.
È appena il caso di sottolineare come gli elementi istruttori in
questa sede utilizzati dal tribunale del riesame chiedono d’essere valutati nella fluida prospettiva della gravità indiziaria riferita alla riconducibilità all’indagato della fattispecie criminosa allo stesso
ascritta, la cui funzione (lungi dall’attestare in termini di piena certezza probatoria il ricorso della responsabilità penale dell’indagato)
non può che limitarsi al riscontro di una rilevante probabilità di fondatezza dell’ipotesi criminosa prospettata in sede d’accusa.
Entro i confini segnati da tali premesse dev’essere, pertanto,
considerato il tema della prova della consumazione del reato oggetto
dell’odierno esame, dovendo ritenersi pienamente condivisibile, in
termini di coerenza logica e di linearità argomentativa, il ragionamento seguito dal tribunale del riesame in ordine alla rilevante probabilità dell’effettiva consumazione della fattispecie criminosa prospettata con riferimento all’odierno ricorrente.
4. – Il riscontro dell’integrale infondatezza dei motivi
d’impugnazione illustrati con il ricorso proposto in questa sede, impone il rigetto dello stesso e la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Per questi motivi

La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento
sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 c. 1-ter disp. att. del c.P.P..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.5.2013.

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