Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23723 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 23723 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BONOMETTI MATTIA N. IL 01/07/1981
avverso l’ordinanza n. 1628/2012 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
18/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
104M/sentite le conclusioni del PG Dott.p.
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Data Udienza: 07/05/2013

2

Ritenuto in fatto
– Con atto in data 31.1.2013, a mezzo del proprio difensore,
Mattia Bonometti ha proposto ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza emessa in data 18/20.12.2012 dal tribunale del riesame di
Bologna, con la quale è stata confermata l’ordinanza applicativa della
misura della custodia cautelare in carcere emessa, a carico del ricorrente, in data 30.11.2012, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bologna, in relazione alla commissione del reato di
concorso nell’illecita importazione dall’estero di sostanza stupefacente, di cui all’art. 73 del d.p.r. n. 309/90.
2. – Con l’impugnazione proposta, il ricorrente censura
l’ordinanza impugnata sotto il duplice profilo del vizio di motivazione
in relazione al requisito della gravità indiziaria, nonché della violazione della legge penale, sostanziale e processuale e del vizio di motivazione, in relazione al ricorso del periculum libertatis, avendo il tribunale del riesame nella specie rinvenuto i gravi indizi di commissione del reato da parte dell’indagato attraverso la valutazione critica di
indici presuntivi privi di pregnanza probatoria (oltre che sul travisamento di fatti); ed avendo, inoltre, il giudice a qua trascurato di considerare il lungo tempo trascorso dalla commissione del fatto, oltre
agli indici di valutazione (precedenti, condotta processuale, etc.) già
indicati dalla difesa come favorevoli all’indagato, nel condurre la valutazione in ordine al preteso ricorso di effettive esigenze cautelari
giustificative della misura restrittiva contestata.
Considerato in diritto
3. – Il ricorso è infondato.
L’ordinanza impugnata ha individuato i gravi indizi di reità a
carico del Bonometti sulla base di una motivazione dotata di logica
coerenza e linearità argomentativa, avendo il giudice a qua riscontrato l’ipotesi accusatoria relativa al concorso nell’illecita importazione
di sostanze stupefacenti, in forza della congiunta consideratone, in
chiave critica, di elementi di fatto sufficientemente dotati di effettiva
gravità, precisione e concordanza.
In particolare, oltre all’oggettiva circostanza costituita dal ricovero, presso la propria abitazione, di un corriere proveniente dal
Costarica (appena prelevato dall’aeroporto e successivamente trovato
in possesso, occultati all’interno del proprio corpo, di 37 ovuli contenenti cocaina per un peso complessivo di 230 grammi), il giudice a
quo a significativamente evidenziato come lo stesso Bonometti era
stato in precedenza (circa due mesi prima) già controllato dalla
Guardia di Finanza poiché visto in attesa dell’arrivo, dal Costarica,
dell’amico Alessio Marini, nell’occasione specifica tratto in arresto

i.

poiché trovato in possesso di 15 ovuli contenenti cocaina del peso di
250 grammi.
Inoltre, il tribunale del riesame ha altresì sottolineato come il
Bonometti avesse già precedentemente intrattenuto ripetuti contatti
con un’utenza telefonica costaricana, singolarmente interrotti solo
dopo l’arresto del Marini.
Lo stesso tribunale ha infine coerentemente sottolineato
l’inverosimiglianza dell’alternativa (debole e generica) prospettazione
difensiva avanzata dal Bonometti, avuto riguardo al valore particolarmente significativo delle coincidenze evidenziate, a loro volta riscontrate dai comprovati rapporti dell’indagato con soggetti adusi al
consumo o al commercio di narcotici.
Dal complesso degli elementi così valorizzati dal giudice a gut)
risulta, con elevato grado di probabilità, come l’indagato abbia verosimilmente fornito un contributo causale di non trascurabile rilievo ai
fini dell’effettiva realizzi’ zione dell’importazione illecita oggetto
d’indagine, sì da concretizzare, in termini sufficientemente univoci, il
ricorso della prospettata condotta di concorso allo stesso ascritta.
Del pari priva dei vizi alla stessa attribuiti dal ricorrente deve
ritenersi la motivazione dell’ordinanza impugnata in relazione al riscontrato ricorso di effettive esigenze cautelari a sostegno della misura carceraria contestata, avendo il tribunale bolognese coerentemente
rilevato, nella gravità del fatto e nelle modalità della condotta del Bonometti (evidenziate dalla consistente quantità della sostanza stupefacente trattata e dall’organizzazione della relativa importazione
dall’estero), significativi elementi di conferma della pericolosità
dell’indagato (in tal senso emergente anche ad onta dei dati costituiti
dal tempo trascorso dalla commissione dal fatto e dallo stato di incensuratezza del ricorrente), suscettibili di predicarne il verosimile
strutturato e stabile inserimento nell’ambiente del traffico degli stupefacenti; pericolosità, nella specie ovviabile unicamente attraverso
l’adozione della sola misura cautelare di più grave entità, secondo la
valutazione sul punto espressa, in termini di coerente consequenzialità, nel provvedimento impugnato.
4. – Il riscontro dell’integrale infondatezza dei motivi
d’impugnazione illustrati con il ricorso proposto in questa sede, impone il rigetto dello stesso e la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3

4

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento
sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 c. i-ter disp. att. del c.P.P..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.5.2013.

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