Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23700 del 16/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 23700 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AVORIO ROBERTO N. IL 23/02/1972
avverso la sentenza n. 227/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
08/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

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Data Udienza: 16/05/2013

Con sentenza in data 19 ottobre 2009 il Tribunale
di Rimini dichiarava Avorio Roberto colpevole del
reato di cui all’articolo 186, comma 2 lett.b) del
decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 e lo
condannava alla pena di mesi due di arresto ed
euro 1.000 di ammenda, oltre al pagamento delle
spese processuali, con la sospensione condizionale
della pena. Disponeva altresì la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida per la durata di mesi tre.
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in
data 8 giugno 2012, in riforma della sentenza
emessa nel giudizio di primo grado, riduceva la
pena allo stesso inflitta a un mese di arresto ed
euro 900 di ammenda.
Avverso tale sentenza Avorio Roberto personalmente
proponeva ricorso per Cassazione e concludeva
chiedendone l’annullamento con ogni conseguente
statuizione.
Il ricorrente censurava l’impugnata sentenza per il
seguente motivo:
l) art.606, comma 1,1ett.b)c.p.p.- per erronea
applicazione della legge penale di cui al D.L.
117/2007,art.5. Osservava il ricorrente che
sembrava che i giudici di appello, facendo
riferimento alla sanzione dell’ammenda compresa
tra 800,00 e 3.200,00 euro e alla pena
dell’arresto fino a tre mesi, avessero fatto
riferimento alla normativa di cui al
D.L.117/2007. Peraltro in questo caso la
sanzione amministrativa della sospensione della
patente di guida non avrebbe potuto essere pari
a mesi tre, in quanto il minimo previsto dalla
predetta normativa è pari a mesi sei. Pertanto
anche i giudici di appello, pur riformando
parzialmente la sentenza di primo grado,
lasciando inalterata la sospensione della
patente di guida pari a mesi tre, avrebbero
applicato il D.L. 117/2007 per quanto attiene
alla pena principale e la disciplina previgente
per ciò che concerne la sanzione accessoria.
2) Art.606,comma 1,1ett.e) c.p.p.- difetto di
motivazione in merito all’applicazione della
normativa vigente e/o al rinvio della sentenza
di appello alla sentenza di primo grado. La
Corte territoriale infatti non avrebbe indicato
la normativa di riferimento, rilevando solo una
generica contraddizione del Tribunale di Rimini

RITENUTO IN FATTO

4)

CONSIDERATO IN DIRITTO
I proposti motivi di ricorso sono manifestamente
infondati.
Per quanto attiene a primi tre motivi si osserva
che i giudici della Corte territoriale, applicando
il D.L. 117/2007, hanno ridotto la pena inflitta ad
Avorio Roberto nel giudizio di primo grado,
irrogandogli un mese di arresto ed euro 900 di
ammenda. Lamenta l’imputato che sia stata disposta
la sanzione amministrativa della sospensione della
patente di guida per la durata di mesi tre, mentre
il D.L. 117/2007 prevede una sanzione
amministrativa accessoria per un periodo da sei
mesi ad un anno. Tale censura è peraltro
manifestamente infondata, essendo evidente la
carenza di interesse del ricorrente nei cui
confronti è stata disposta una sanzione
amministrativa per un periodo inferiore.
Assolutamente adeguata e congrua è poi la
motivazione della sentenza impugnata a proposito
della dosimetria della pena e del diniego delle
circostanze attenuanti generiche, avendo sul punto
i giudici della Corte territoriale, che hanno fatto
riferimento all’art.133 c.p., rilevato che la pena
risultava adeguata alle caratteristiche del fatto e
che le attenuanti generiche non erano concedibili
in mancanza di elementi positivi da valorizzare,
non bastando a tal fine lo stato di incensuratezza
dell’imputato.
Il
ricorso
deve
essere
dunque
dichiarato
inammissibile con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e

3)

omettendo
in merito alla pena irrogata,
totalmente sul punto di palesare l’iter logicoargomentativo seguito.
erronea
lett.b)primo,
Art.606,comma
applicazione della legge penale di cui
all’art.5 D.L.117/2007- Erronea determinazione
della pena. Osservava sul punto il ricorrente
che, posto che il D.L. 117/2007 prevede la
sanzione dell’arresto fino a tre mesi e che
questa sembra essere la normativa applicata, la
Corte territoriale avrebbe dovuto applicare una
pena prossima al minimo edittale.
c.p.p.-erronea
lett.b)
Art.606,comma primo,
applicazione della legge penale in relazione
agli articoli 62 bis e 133 c.p.-mancata
concessione delle attenuanti generiche.

della somma di E 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
PQM

Così deciso in Roma il 16.05.2013

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di 1.000,00 in favore della cassa
ammende.

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