Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2370 del 16/09/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2370 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PETTAVINO VINCENZO N. IL 12/09/1956
avverso la sentenza n. 3942/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 05/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 16/09/2015

OSSERVA

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine alla mancata assoluzione, per l’assenza del nesso causale e della colpa.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Invero le censure formulate non sono consentite nel giudizio di legittimità, in quanto
concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale
probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha
fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perché basata su
corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di
esperienza.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè
costantemente, che “l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1,
lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in
quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa
volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza
possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali” (Cass.
24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n.
6402/1997).
Più specificamente “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,
riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze
processuali” (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone).
Il riferimento dell’art. 606 lett. e) c.p.p. alla “mancanza o manifesta illogicità della
motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato” significa in modo
assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il
sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.
D’altronde, la Corte di merito ha esplicitato in modo coerente il proprio convincimento,
richiamando gli esiti dell’istruttoria, evidenziando come l’auto dell’imputato andasse talmente
veloce da aver proiettato in avanti il veicolo tamponato per ben 90 mt. Inoltre il campo visivo
per l’imputato era ampio ed avrebbe potuto accorgersi del rallentamento dell’auto che lo
precedeva con largo anticipo, così ponendo in essere le manovre idonee ad evitare il sinistro.
Le censure mosse dalla difesa alla sentenza, pertanto, esprimono solo un dissenso rispetto alla
ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed
invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a
fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non
apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli,
potrebbero qui avere rilievo.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al’ pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

1

1. Con la sentenza in epigrafe veniva confermava la condanna di PETTAVINO Vincenzo per il
delitto di cui all’art. 589, c. II, c.p. per omicidio colposo in danno di Giardina Luca, commesso
con violazione delle norme sulla circolazione stradale (decesso in Palermo il 30\1\2008;
incidente del 27\9\2007). All’imputato era stato addebitato che, percorrendo via Regione
Siciliana, tenendo una velocità superiore a quella consentita (non meno di 82 k\h a fronte del
limite di 70 k\h), non facendo attenzione al flusso della circolazione, aveva tamponato un’auto
che aveva rallentato la marcia per cedere il passo ad un pedone in fase di attraversamento,
così proiettando in avanti tale veicolo che andava ad investire il pedone provocandone la
morte.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 settembre 2015

Il unsi. ere est sore

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