Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2370 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2370 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TEDDE MARCO VINICIO EUGENIO N. IL 02/09/1966
avverso la sentenza n. 394/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 02/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 11/12/2012

Tedde Marco Vinicio Eugenio ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
indicata, che ha confermato la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti in
primo grado per i reati di resistenza, lesioni personali aggravate e altri, e lamenta
violazione di legge in riferimento alla traslazione del processo avvenuta a seguito di
provvedimento di riorganizzazione e redistribuzione dei carichi di ruolo del
Presidente di Sezione del Tribunale, che aveva violato il principio del giudice
naturale precostituito per legge, nonché difetto di motivazione in riferimento
all’affermazione della colpevolezza e al mancato riconoscimento della scriminante
dell’atto arbitrario.
Il collegio osserva che il ricorso appare inammissibile, perché fondateksu motivi non
consentiti la prima censura, che pone in discussione la norma di cui all’art.33/2 epp,
per cui non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla
destinazione del giudice agli uffici giudiziari e sulla assegnazione dei processi, e per
difetto di specificità del secondo motivo, atteso che la censura è formulata in modo
solo enunciativo e stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, con la quale non si confronta.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/12/2012

Fatto e diritto

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