Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 237 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 237 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
INZERILLO VINCENZO N. IL 24/07/1947
avverso l’ordinanza n. 3760/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 23/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 30/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo
rigettava l’appello proposto da Vincenzo Inzerillo avverso il provvedimento con il
quale il Magistrato di sorveglianza della stessa sede aveva disposto l’esecuzione
della misura di sicurezza della libertà vigilata applicata al predetto con la
sentenza di condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione per il
reato di concorso esterno in associazione mafiosa della Corte di appello di

Ad avviso del tribunale, non vi sono elementi concreti per ritenere superata
la pericolosità riconducibile alla gravità del reato essendo scarsamente
significativa a tale fine la condotta regolare tenuta durante la detenzione in
carcere da poco tempo conclusa. Inoltre, gli esiti dell’osservazione scientifica non
hanno registrato alcun segnale di rielaborazione critica della condotta cui è
seguita la condanna.
Rileva, infine, il giudizio di attuale pericolosità è ulteriormente avvalorato
dalla pendenza di un procedimento per il reato di cui all’art. 392 cod.pen.
commesso nel 2009.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, a mezzo del difensore di
fiducia, con il quale deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione che
deve ritenersi meramente apparente.
Lamenta che il tribunale ha dato per scontata una valutazione di pericolosità
operata dal giudice della cognizione che, invece, non c’è stata. In ogni caso ha
omesso di accertare la attuale pericolosità sociale come previsto dalla legge al
momento di eseguire la misura di sicurezza.
Deduce che il tribunale non ha valutato al condotta tenuta nel periodo
successivo alla revoca della misura cautelare sino alla costituzione spontanea in
carcere al passaggio in giudicato della condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, che muove prevalentemente censure di fatto, è manifestamente
infondato.
La valutazione della pericolosità del condannato ai fini dell’applicazione della
misura di sicurezza della libertà vigilata è, invero, sostenuta da motivazione
esente dalle censure che le sono state mosse. Il tribunale, facendo corretta
applicazione dei principi di diritto, ha dato conto compiutamente delle ragioni
della propria decisione con argomenti plausibili – come innanzi sintetizzati – che
si sottraggono al sindacato di legittimità.
2

Palermo in data 11.1.2010.


Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ai sensi del
combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. c) e 581, lett. c), cod. proc.
pen..
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in
favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso, il 30 settembre 2013.

P.Q.M.

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