Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23691 del 16/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 23691 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VALSECCHI CRISTIANO N. IL 22/04/1974
avverso la sentenza n. 324/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore nerale in persona del Dott. 6:122.215 2)e-441,‘
che ha concluso per

Data Udienza: 16/05/2013

t?

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 23.05.07 il Tribunale di Lecco aveva
dichiarato Valsecchi Cristiano colpevole dei reati di cui
sopra e, ritenuta la continuazione, concesse le attenuanti
generiche (con giudizio di prevalenza) lo aveva condannato
alla pena di mesi sei di reclusione, con la sospensione
condizionale della pena. Aveva disposto la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida per anni uno e mesi sei e lo aveva condannato al
risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio e
al pagamento di una provvisionale di euro 700, oltre alla
rifusione alla parte civile delle spese processuali.
Avverso la decisione del Tribunale ha proposto appello il
difensore dell’ imputato.
La Corte di Appello di Milano, con la sentenza oggetto del
presente ricorso emessa in data 12.07.2012, in riforma della
sentenza emessa nel giudizio di primo grado, dichiarava non
doversi procedere nei confronti di Valsecchi Cristiano in
ordine ai reati ascrittigli perché estinti per intervenuta
prescrizione, confermava nel resto e condannava l’imputato
alla rifusione alla parte civile delle spese processuali del
grado liquidate in euro 1.000,00 oltre IVA e CPA.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano
Valsecchi Cristiano personalmente proponeva ricorso per
Cassazione e concludeva chiedendone l’ annullamento con
rinvio con riferimento alla condanna al risarcimento dei
danni in ordine al reato di lesioni colpose contrassegnato
con la lettera a).
Valsecchi Cristiano ha censurato la sentenza impugnata per i
seguenti motivi:
1) mancanza di motivazione in ordine allo specifico motivo
di appello in cui si chiedeva di disporre perizia in
ordine alla compatibilità tra i danni riportati
dall’autovettura della parte civile e i danni riportati
da quella dell’imputato, così come risulta dai documenti
fotografici in atti. A tal riguardo la sentenza impugnata
non aveva
detto
alcunché
con
riferimento alla
“decisività” o meno della prova richiesta.
2) Art.606 comma 1 lett.e) c.p.p.- contraddittorietà e
mancanza di motivazione con riferimento alle risultanze
della consulenza tecnica di parte in merito alla
compatibilità tra I danni riportati dall’autovettura
della parte civile e i danni riportati da quella
dell’imputato,
così
risulta
come
dai
documenti

Valsecchi Cristiano è stato tratto a giudizio davanti al
Tribunale di Lecco per rispondere dei reati di cui agli
articoli 590, commi 1,2 e 3 c.p., 189, comma 6 e 189, comma
7, del Codice della Strada-in Lecco 1’11.01.2004.

IMACI TM

CONSIDERATO IN DIRITTO
I proposti motivi di ricorso sono manifestamente infondati,
in quanto ripropongono questioni di merito a cui la sentenza
impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mirano ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità.
Tanto premesso si osserva che il ricorso proposto per
mancanza e contraddittorietà della motivazione seleziona un
percorso che si esonera dalla individuazione dei capi o dei
punti della decisione cui si riferisce l’impugnazione ed
egualmente si esonera dalla indicazione specifica degli
elementi di diritto che sorreggono ogni richiesta. Le
censure che investano la contraddittorietà della motivazione
impongono una analisi del testo censurato al fine di
evidenziare la presenza dei vizi denunziati. Viceversa la
censura che denunzia la mancanza di motivazione deve far
emergere ciò che manca e che esclude il raggiungimento della
funzione giustificativa della decisione adottata. Una
censura che denunzia mancanza di motivazione deve cioè
fornire specifica indicazione delle questioni
precedentemente poste, specifica comparazione tra questioni
proposte e risposte date,
approfondita e specifica
misurazione
della motivazione impugnata per evidenziare
come, nonostante l’apparente esistenza di un compiuto
argomentare, si sia viceversa venuta a determinare la totale
mancanza di un discorso giustificativo della decisione e
deve fornire attenta individuazione dei vuoti specifici che
hanno determinato quella mancanza complessiva.
Tutto ciò non è rintracciabile nel ricorso di Valsecchi
Cristiano, poichè manca di qualsiasi considerazione per la
motivazione criticata * e, lungi dall’individuare specifici
vuoti o difetti di risposta che costituirebbero la
complessiva mancanza di motivazione, si duole del risultato
attinto dalla sentenza impugnata e accumula circostanze che
intenderebbero ridisegnare il fatto 4 ascrittogli in chiave
a lui favorevole, al fine di ottenere in tal modo una

fotografici in atti. Osservava sul punto il ricorrente
che il consulente della difesa aveva ritenuto che non ci
fosse compatibilità tra i danni riportati dalle due
autovetture e quindi la motivazione della sentenza
impugnata doveva ritenersi contraddittoria laddove
affermava che la consulenza della difesa non poteva
“introdurre alcun dubbio in ordine all’individuazione
dell’imputato quale autore del tamponamento”, non essendo
stata effettuata sulla vettura della persona offesa, ma
su una di identica marca e modello, che poteva quindi
avere i paraurti ad altezze diverse.

ti

decisione solamente
sostitutiva di quella assunta dal
giudice di merito.
Nella sentenza oggetto di ricorso è infatti chiaro il
percorso motivazionale che ha indotto quei Giudici a
dichiarare non doversi procedere nei confronti di Valsecchi
Cristiano in ordine ai reati ascrittigli perché estinti per
intervenuta prescrizione, confermando peraltro le
statuizioni civili.
La Corte di Appello infatti ha ritenuto irrilevante ogni
discussione in ordine alla riconducibilità al tamponamento
dei danni riscontrati sull’Alfa Romeo dell’imputato, in
quanto
ha
ritenuto
sulla
base
argomentazioni
di
assolutamente logiche che non ci fossero dubbi in merito al
fatto che fosse l’imputato l’autore del tamponamento.
In particolare ha evidenziato che la persona offesa aveva
fornito nell’immediatezza del fatto il numero di targa ed il
modello dell’autovettura da cui era stata tamponata, numero
di targa e modello che corrispondevano all’autovettura
dell’imputato. Ha poi sottolineato come non potesse
ritenersi che il consulente tecnico di parte potesse
introdurre qualche elemento di dubbio in ordine alla
individuazione dell’imputato quale autore del tamponamento,
in particolare rilevando che il predetto consulente tecnico
di parte aveva effettuato i suoi accertamenti non già
sull’autovettura della parte offesa, ma su altra autovettura
500 reperita in zona, specificando altresì che l’altezza da
terra del paraurti della Fiat 500 della parte offesa ben
poteva essere diversa da quella della Fiat 500
presa in
concreto in esame, dipendendo l’altezza anche dall’anzianità
dell’autovettura e dalla sostituzione degli ammortizzatori.
La sentenza impugnata faceva poi rilevare che, secondo
quanto affermato dal consulente, in caso di frenata il
paraurti dell’Alfa Romeo si sarebbe abbassato e che quindi
avrebbe potuto esserci compatibilità tra i punti di contatto
dei paraurti delle due autovetture.
Concludeva pertanto che la questione delle altezze non aveva
portato ad una conclusione certa con riferimento alla Fiat
500 della persona offesa, dal momento che non era stata
esaminata quella particolare Fiat 500, ma che comunque non
poteva escludersi un contatto tra i due paraurti in caso di
frenata, dal momento che il paraurti dell’Alfa Romeo si
sarebbe abbassato, non potendosi peraltro ritenere con
certezza che, in caso di contatto, l’Alfa Romeo abbia
riportato danni.
Tali argomentazioni assolutamente logiche privano di
rilevanza le obiezioni effettuate nei motivi di ricorso
dalla difesa del Valsecchi.
Pertanto né rispetto ai capi né rispetto ai punti della
sentenza impugnata , né rispetto all’intera tessitura
motivazionale che nella sua sintesi è coerente e completa, è
stata in alcun modo configurata la protestata assenza o
contraddittorietà della motivazione.

Il ricorso proposto non va in conclusione oltre la mera
enunciazione del vizio denunciato e dunque esso è
inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di
1.000,00
in
favore
della
cassa
delle
ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di C.
1.000,00 in favore della cassa ammende
Così deciso in Roma il 16.05.2013

PQM

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