Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23690 del 16/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 23690 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALANGA GIOVANNI N. IL 29/01/1973
avverso la sentenza n. 1831/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
22/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.7) C/40′ CoAd
che ha concluso per
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Data Udienza: 16/05/2013

Udito, per la parte civile, l’Avv
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Galanga Giovanni è stato tratto a giudizio davanti al
Tribunale di Salerno-sezione distaccata di Mercato San
Severino per rispondere del reato di cui all’articolo 589
comma 2 cod.pen. perchè, quale datore di lavoro e direttore
tecnico del cantiere della ditta Galanga Giovanni, ometteva
di verificare l’idoneo allestimento del ponteggio sul quale
operavano i lavoratori che dovevano provvedere
all’esecuzione delle saldature di alcuni tubi metallici
all’interno del (2n1
=3:1 campus universitario di
Fisciano, in tal modo cagionando la morte di De Luca Mario
che, mentre si trovava sull’impalcato all’altezza di metri
2,80, cadeva al suolo a causa dell’inadeguato allestimento
del ponteggio che era privo di protezione contro la caduta
dall’alto, stante l’assenza di appositi parapetti,
procurandosi lesioni gravissime che ne determinavano il
diecesso4n Fisciano il il 20 settembre 2005′-eecesso avvenuto
il 29 settembre 2005).
Con sentenza del 26.03.09 il Tribunale di Salerno-sezione
distaccata di Mercato San Severino- dichiarava Galanga
Giovanni responsabile del reato di cui sopra e lo condannava
alla pena di anni due di reclusione oltre al pagamento
delle spese processuali; pena sospesa subordinata al
pagamento della somma liquidata provvisoriamente
sull’ammontare del danno ai sensi degli articoli 163 e 165
c p
Avverso la decisione del Tribunale ha proposto appello il
difensore dell’ imputato.
La Corte di Appello di Salerno, con la sentenza oggetto del
presente ricorso emessa in data 22.06.2012, confermava la
sentenza emessa dal giudice di primo grado e condannava
l’appellante al pagamento delle spese processuali e alla
rifusione delle spese sostenute dalla parte civile liquidate
come in dispositivo.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno Galanga
Giovanni, a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per
Cassazione e concludeva chiedendone l’ annullamento con o
senza rinvio.
Galanga Giovanni ha censurato la sentenza impugnata per i
seguenti motivi:
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.
per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Lamentava la difesa del ricorrente che la sentenza
impugnata, nel confermare la sentenza di primo grado,
piuttosto che analizzare le numerose eccezioni e deduzioni
poste
dai
difensori,
si
era
a
limitata
ritenere
acriticamente fondate le argomentazioni della sentenza
emessa nel giudizio di primo grado. Rilevava la difesa che

RITENUTO IN FATTO

La difesa del Galanga presentava altresì motivi aggiunti in
cui ribadiva le proprie conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I proposti motivi di ricorso sono infondati.
Si osserva (cfr. Cass., Sez.4, Sent. n.4842 del 2.12.2003,
Rv. 229369) che, nel momento del controllo della
motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la
decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei
fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia
compatibile con il senso comune e con i limiti di una
plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto
l’art.606, comma l, lett.e) c.p.p. non consente a questa
Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa
interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio
di legittimità il controllo sulla correttezza della
motivazione in rapporto ai dati processuali.
Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata
appare logica e congrua e supera quindi il vaglio di questa
Corte nei limiti sopra indicati.
In punto di responsabilità, infatti, se è pur vero che i
giudici della Corte territoriale hanno effettuato una
motivazione “per relationem”, purtuttavia essi hanno
indicato chiaramente gli elementi sulla cui base è stata
effettuata la ricostruzione del fatto. Hanno infatti

non vi erano stati testimoni oculari dell’infortunio e che
in presenza e sotto la direzione dell’imputato Galanga
Giovanni, quale datare di lavoro, il ponteggio risultava
montato secondo modalità tali da non rendere necessari
u ■ t-rio presidi di sicurezza.
Re7-4111~.1)2;g2 inoltre la difesa che la Corte territoriale nulla
aveva argomentato in ordine alla mancata applicazione delle
attenuanti generiche ex art.62 bis c.p., limitandosi a
richiamare un precedente (peraltro di fatto differente anche
se specifico, vertendosi in materia di circolazione
stradale).
Lamentava infine la difesa, quanto alla subordinazione della
sospensione condizionale della pena al pagamento della
provvisionale in favore delle costituite parti civili, che
la stessa non poteva essere motivata congruamente con la
mancata prova dell’incapienza dell’imputato, soprattutto
alla luce delle argomentazioni offerte sul punto nei motivi
di appello, anche in riferimento alle documentate gravi
difficoltà economiche dell’imputato che lo hanno portato
alla dichiarazione di fallimento con sentenza n. 02/2009 del
Tribunale di Salerno-sezione fallimentare.

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 16.05.2013

evidenziato che sulla base della documentazione acquisita
era stato possibile accertare che l’imputato, quale datare
di lavoro, non aveva mai nominato un preposto e che pertanto
egli era titolare della posizione di garanzia relativa
all’osservanza della normativa antinfortunistica. Inoltre il
ponteggio risultava essere stato montato dagli operai senza
la direzione di alcun preposto, gli impalcati erano
incompleti,
l’ancoraggio mancava ed erano assenti i
parapetti, ponendosi tali omissioni in diretto collegamento
causale con la caduta e la conseguente morte dell’operaio.
Adeguata e congrua appare poi la motivazione della sentenza
impugnata con riferimento al diniego delle circostanze
attenuanti generiche in considerazione del precedente penale
specifico infraquinquennale attinente ad un grave reato
colposo.
Per quanto infine attiene alla subordinazione del beneficio
della sospensione condizionale della pena al pagamento delle
somme liquidate provvisoriamente sull’ammontare del danno si
osserva che, come ritenuto da condivisibile giurisprudenza
di questa Corte (cfr Cass.,Sez.3, Sent. n.3197 del
13.11.2008, Rv.242177), in tema di sospensione condizionale
della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato
all’adempimento dell’obbligo risarcitorio dal giudice della
cognizione, questi non è tenuto a svolgere alcun
accertamento circa le condizioni economiche del reo, in
quanto rientra nella competenza del giudice dell’esecuzione
valutare l’assoluta impossibilità di adempiere che impedisce
la revoca del beneficio. Pertanto, nella fattispecie che ci
occupa, nessun accertamento sulle condizioni economiche
dell’imputato doveva essere svolto dai giudici della Corte
territoriale, dovendo lo stesso essere effettuato in sede di
esecuzione sulle condizioni economiche dell’imputato
esistenti in quel momento.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali.

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